Analizzati gli adempimenti previsti nel caso in cui si realizzino cessioni intracomunitarie di beni andiamo ora a vedere come dobbiamo comportarci quando effettuiamo, nell’ambito della nostra attività d’impresa o professionale un acquisto di beni da un operatore economico residente in un altro Stato UE.
Applicando il regime di tassazione a “destinazione” l’IVA dovrà essere assolta in Italia da parte dell’acquirente nazionale; l’art. 38 comma 1 del D.L. n. 331/1993 prevede infatti che l’imposta sul valore aggiunto si applichi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello stato da imprese, professionisti, enti o associazioni se soggetti passivi IVA.
Acquisti intracomunitari di beni: adempimenti per il committente
Ma quali sono gli adempimenti a cui il committente nazionale deve adempiere quando acquista un bene da un soggetto IVA UE?
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L’operatore italiano riceve, in relazione a tale operazione, una fattura senza l’applicazione dell’IVA e dovrà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993:
- numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione nel caso in cui tali valori siano espressi in valuta estera, nonché indicare l’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile in vigore in Italia per quell’operazione. L’integrazione deve essere fatta sulla stessa fattura estera;
- annotare (registrare) la fattura, previa integrazione con i dati indicati in precedenza, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura stessa ma con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA delle fatture emesse secondo l’ordine della numerazione. L’operazione va quindi riferita alla liquidazione periodica del mese nel quale la fattura è ricevuta.
- annotare (registrare) la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti per esercitare il diritto alla detrazione eventualmente spettante.
NB
E’ possibile per i soggetti passivi cessionari o committenti operare l’integrazione dei documenti ricevuti da operatori esteri mediante file XML da trasmette attraverso il sistema di interscambio.
Come detto nel caso di acquisti di beni da soggetti UE il cedente comunitario emette una fattura senza indicazione dell’imposta che una volta ricevuta dal cessionario italiano deve essere integrata con indicazione dell’aliquota Iva e della relativa imposta.
E’ possibile effettuare tale procedura attraverso la generazione di un file XML utilizzando il codice “Tipo documento” TD18 che identifica proprio l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari.
Acquisti intracomunitari di beni: cosa fare se la fattura non arriva nei termini previsti
Cosa succede invece se non ricevo la fattura del mio fornitore UE entro i termini previsti?
Per non incorrere in sanzioni bisogna prestare attenzione alla rigida tempistica che la norma prevede. Nel caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione è necessario:
- emettere, entro il giorno 15 del terzo mese successivo un’autofattura in un unico esemplare;
- registrare l’autofattura, entro il termine di emissione, nel registro delle fatture emesse e successivamente anche in quello delle fatture di acquisto per detrarre l’IVA.
NB
E’ possibile regolarizzare l’operazione anche mediante l’emissione di un’autofattura elettronica, predisponendo un file XLM da inviare allo Sdi: in tale caso è necessario utilizzare il codice “Tipo documento” TD20 che identifica l’autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture, riportando l’imponibile, la relativa imposta e/o gli eventuali importi per i quali non si applica il tributo.
Anche per gli acquisti intracomunitari è necessario individuare con esattezza il momento di effettuazione dell’operazione, per poter procedere alla regolarizzazione nel caso di mancato ricevimento della fattura da parte dell’operatore comunitario.
Come per le cessioni, anche un acquisto si considera effettuato all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni dalla Stato UE di provenienza: solo se anticipatamente a tale evento viene emessa in tutto o in parte la fattura allora l’acquisto di considera effettuato alla data di emissione della fattura da parte dell’operatore UE. Non assume rilevanza il pagamento anticipato, totale o parziale, del corrispettivo.
Si veda il seguente esempio.
Esempio di registrazione di una fattura intracomunitaria
Ipotizziamo di effettuare un acquisto in data 15.01.2024 (data di inizio del trasporto):
- se riceviamo la fattura entro il 31.01.2024 allora possiamo registrarla entro il 15.02.2024 con riferimento al mese di gennaio;
- se riceviamo la fattura in data 03.02.2024 (primo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) allora possiamo registrarla entro il 15.03.2024 con riferimento al mese di febbraio;
- se riceviamo la fattura in data 10.03.2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) allora possiamo registrarla entro il 15.04.2024 con riferimento al mese di marzo;
- se non riceviamo la fattura entro il 31.03.2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) allora necessariamente dobbiamo emettere un’autofattura entro il 15.04.2024 (terzo mese successivo) e registrarla entro tale termine ma con riferimento al mese di marzo.
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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