Credito d’imposta Formazione 4.0: l’agevolazione fiscale bonus per il 2018 in Legge di Bilancio

La legge di bilancio 2018 introduce l’agevolazione fiscale per le imprese che sostengono spese per la formazione 4.0 dei propri dipendenti

Credito d'imposta Formazione 4.0: bonus agevolazione fiscale 2018
 

Scopri qui tutte le novità inerenti il credito d’imposta per la formazione 4.0 introdotte con la Legge di Bilancio 2019.

Tra le principali novità in materia di agevolazioni fiscali alle imprese contenute nella Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) troviamo la previsione, per l’anno 2018, di un credito d’imposta per le imprese che sostengono spese per la formazione 4.0 del personale.

 

break-voice

Spese di formazione 4.0 ammissibili al credito d’imposta

Sono ammissibili al credito d’imposta, non tutte le attività di formazione ma solo le quelle svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione elencate devono essere applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla legge di Bilancio (vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione).

Le attività di formazione devono, inoltre essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Easyfatt software fatturazione elettronica e gestionale
easyfatt

Oltre 100.000 Imprese e Professionisti semplificano la loro fatturazione con Easyfatt ogni giorno.

PROVALO GRATIS ORA

break-voice

Formazione esclusa dal credito d’imposta

Non rientrano nell’agevolazione e pertanto non viene riconosciuto alcun credito d’imposta le spese sostenute per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di:

  • salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
  • protezione dell’ambiente;
  • ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

break-voice

Il credito d’imposta per la formazione 4.0: dettagli

Il credito d’imposta può essere riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonchè dal regime contabile adottato (contabilità semplificata o ordinaria): è necessario tuttavia che tali soggetti sostengano spese in attività di formazione negli ambiti sopra indicati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (quindi per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2018).

Il credito d’imposta è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti sopra elencati,  ed è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario.

La norma prevede poi alcuni specifici adempimenti necessari al riconoscimento del credito:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di formazione (quindi nel modello di dichiarazione relativo all’anno 2018) e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
  • non concorre alla formazione del reddito irpef e ires nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive irap (non è quindi soggetto a tassazione);
  • è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione con modello F24 (quindi, per le spese sostenute nel 2018, il credito può essere utilizzato dal 2019).

Infine la norma richiede un’ulteriore adempimento ai fini dell’ammissibilità del credito: è necessario infatti che i costi vengano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs 39/2010; la certificazione deve essere allegata al bilancio.

Viene precisato che le imprese con bilancio già revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione delle spese, mentre  le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000 (possono quindi essere oggetto anche queste di credito d’imposta).

Dovrà essere emanato un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in cui saranno definite le disposizioni attuative.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

Vai agli articoli dell'autore >