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Addio allo stipendio pagato in contanti. Dal 1° luglio 2018 non è più possibile retribuire un lavoratore “cash on hand”.
L’art. 1, commi da 910 a 914 della Legge di Bilancio 2018 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Recentemente poi l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 4538 del 22.05.2018 ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni.
Chi non può più essere pagato in contanti
Da un punto di vista soggettivo sono soggetti alla nuova norma:
- i rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto (apprendistato, lavoro a chiamata, a tempo determinato, full time, part time, ….);
- i rapporti di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi quindi i compensi corrisposti agli amministratori quando assimilati, ai fini fiscali, a redditi da lavoro dipendente, ovvero certificati da una busta paga;
- i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della L. 142/2001.
Il comma 912 precisa inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
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Il comma successivo invece disciplina i casi di esclusione dall’obbligo in esame che riguarda:
- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- i rapporti rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Sono esclusi dall’ambito applicativo della norma i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Metodi di pagamento accettati per lo stipendio o la retribuzione
Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purchè di età non inferiore a sedici anni.
Stipendio in contanti: sanzioni previste dalla normativa
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento delle retribuzioni con gli strumenti previsti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro.
Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del lavoro, in considerazione del tenore letterale e della ratio della norma, si deve ritenere che la violazione dell’obbligo avviene quando:
- la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
- nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.
Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.
Infine l’INL ha precisato che a seguito del riscontro della violazione non sarà possibile regolarizzare la posizione entro un determinato termine, ma sarà necessario irrogare la sanzione prevista, con possibilità per il datore di lavoro di pagare una somma pari ad 1/3 del massimo (euro 5.000) o , se più favorevole, pari al doppio del relativo importo.
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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