Come non pagare la SIAE in Italia? Prima di rispondere a questa domanda che va a interessare direttamente tutti coloro i quali utilizzano opere di autori o editori per scopi commerciali e (talvolta) anche privati, contestualizziamo l’argomento fornendo una panoramica della situazione oggi ancora presente nel nostro Paese.
Cos’è la SIAE e quale ruolo gioca a livello nazionale
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) rappresenta un ente pubblico-economico a base associativa, che gestisce l’intermediazione dei diritti d’autore spettanti ai propri associati e salvaguarda i diritti economici delle loro opere: in poche parole il suo obiettivo primario è quello di accertarsi che chi utilizza tali contenuti per scopi non strettamente privati versi un compenso.
Una realtà soggetta a serrati controlli da parte di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Ministero dell’Economia e Presidenza del Consiglio dei Ministri che, pur non essendo supportata da alcun finanziamento statale, in Italia detiene a tutti gli effetti una sorta di autentico monopolio, derivante dall’assenza di normative per favorire la libera concorrenza del settore.
Quando pagare la SIAE
Per capire come non pagare la SIAE, è importante sapere in quali circostanze il compenso è strettamente dovuto. In linea generica possiamo dire che il versamento spetta quando:
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- si trasmettono negli esercizi pubblici (per radio, televisione, ecc.) opere di editori regolarmente iscritti all’ente;
- si propongono esibizioni dal vivo, jingle di attesa al centralino o pezzi musicali di sottofondo per intrattenere il pubblico;
- si organizzano per i propri invitati eventi non lucrativi o privati (matrimoni, cresime, ecc.), in cui vengono eseguiti brani musicali del repertorio SIAE – Divisione Musica.
Attenzione: Confesercenti-SIAE-SCF propongono delle convenzioni che permettono di sborsare somme ridotte del 20,25 o 30% per la trasmissione dei brani nelle proprie attività.
Quando non pagare la SIAE
Anche se in Italia il pagamento alla SIAE spetta per legge, nei seguenti casi i diritti d’autore non sono dovuti o lo sono solo in minima parte:
- se si adoperano piattaforme con licenza Creative Commons comprensive di una lista di brani non soggetti ad alcun esborso (tali opere devono quindi essere condivisibili e riproducibili in pubblico senza vincoli, se non quello di rispettare i diritti di utilizzo imposti dall’autore);
- se l’autore è deceduto da un periodo minimo di 70 anni (in questo caso i suoi brani sono svincolati dai diritti e diventano a tutti gli effetti di dominio pubblico);
- se l’evento viene svolto in un ambiente privato o se prevede la trasmissione di opere non protette dai diritti d’autore.
Revisione delle normative in atto
Dato che, come già detto, nel nostro Paese la SIAE detiene una sorta di monopolio del mercato sui diritti d’autore, delle attività di concessione, delle licenze e delle autorizzazioni per l’utilizzo economico di opere protette, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) si è rivolta agli organi statali per richiedere l’apertura del mercato dei diritti d’autore.
Richiesta posta a Parlamento e Governo in nome della direttiva europea 2014/26/UE, tramite cui si è sostenuto a gran voce quanto la non apertura del suddetto mercato porti inesorabilmente a una drastica riduzione della libertà d’iniziativa economica degli operatori e della libertà di scelta degli utilizzatori.
A livello statale, l’Esecutivo ha risposto prontamente dimostrandosi propenso a supportare l’intermediazione di altre strutture di gestione collettiva e liberalizzando il settore dei diritti d’autore, per consentire anche ai competitors della SIAE di inserirsi in un mercato fino a questo momento chiuso e monopolizzato.
Photo credit: Jon Olav Eikenes – cc.
Nasco a Milano nel 1985 e il primo ricordo di scuola è il quaderno coi temi d’italiano che ancora conservo. Frequento il liceo artistico a Padova, ma passo intere giornate a scrivere racconti sugli ...
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