Comunicazione e trasmissione telematica corrispettivi 2021: facciamo chiarezza

L’addio definitivo al vecchio scontrino e alla ricevuta fiscale sancito dalla nascita trasmissione telematica dei corrispettivi di vendita all’Agenzia delle Entrate: esoneri e obblighi, ecco tutte le novità

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Al fine di consentire il completamento del processo di digitalizzazione dei documenti fiscali, già avviato con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, l’art. 2, co. 1 del D.Lgs 127/2015 ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio o di attività assimilate ai sensi dell’art. 22 del D.p.r. 633/1972.

I nuovi adempimenti, infatti, consentono all’Agenzia delle Entrate di acquisire telematicamente i dati dei corrispettivi e sostituiscono, da un lato, l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, dall’altro, l’annotazione dei corrispettivi sul registro  previsto dalla normativa Iva (art. 24 del D.p.r. 633/1972).

Trasmissione telematica corrispettivi: chi sono i soggetti obbligati

L’art. 2, co. 1 del DLgs.n. 127/2015 ha stabilito che i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.p.r. n.633/72 (qui sotto esposte nel dettaglio), ovvero i soggetti passivi Iva che esercitano attività di commercio al dettaglio e ad essi assimilati, i quali sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura (a meno che non sia richiesta dal cliente) devono adempiere al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

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Si tratta delle operazioni relative:

  • alle cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante l’uso di apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • alle prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  • alle prestazioni di trasporto di persone e di veicoli e bagagli al seguito;
  • alle prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • alle prestazioni di custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
  • alle operazioni esenti di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 – 5 e n. 7, 8, 9, 16 e 22 del D.p.r. 633/72 (operazioni di credito, assicurative, su valute estere, relative ad azioni, obbligazioni e altri titoli; relative all’esercizio di scommesse, prestazioni di mandato o mediazione relativamente alle operazioni che precedono; locazioni di immobili, servizi postali, delle biblioteche, discoteche e simili, musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili);
  • alle attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, svolte dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Obbligo invio telematico corrispettivi: quando entra in vigore

Il nuovo regime di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è entrato (o entrerà) in vigore con scadenze diversificate a seconda delle “dimensioni” dei soggetti obbligati:

 

Data di entrata in vigore dell’obbligo Soggetti interessati
01.07.2019 Soggetti che hanno realizzato nel periodo d’imposta 2018, un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro
01.01.2021 Tutti gli altri soggetti obbligati (fine della fase transitoria)
01.10.2021 Introduzione definitiva del nuovo tracciato

 

Esenzioni dalla trasmissione telematica corrispettivi: soggetti esonerati e casi di esonero

Il D.M. 10.05.2019 ha previsto, in fase di prima applicazione, specifici esoneri dai nuovi adempimenti, in particolare in base a quanto previsto dall’art. 1 del decreto, sono esonerate:

  1. le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (ad esempio, cessioni di tabacchi; cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale; cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento; servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione);
  2. le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  3. le operazioni collegate e connesse, nonché le operazioni marginali, effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari del 2018); questa ipotesi di esonero si applica fino al 31 dicembre 2019;
  4. le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (ad esempio, le cessioni a bordo delle navi da crociera).

Per tali operazioni rimane comunque obbligatoria l’annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24, co. 1 del D.p.r. 633/1972; inoltre per le operazioni di cui alle lettere c) e d) resta fermo  l’obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale .

Trasmissione telematica corrispettivi le sanzioni previste dalla moratoria

Come noto, a decorrere dal 1 gennaio 2021 è generalizzato l’obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, D.p.r. n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

La Legge Finanziaria 2021 ha apportato alcune modifiche in tema di sanzioni in caso di mancata o errata trasmissione dei corrispettivi e di obblighi da parte del commerciante della consegna del  documento che certifica l’operazione.

In tema di sanzioni la nuova normativa prevede che nel caso di violazioni che consistono nella:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
  • memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri,

la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.

La medesima sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico (RT).
Se il mancato o irregolare funzionamento del RT non comporta  omesse annotazioni, per la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Inoltre, la nuova normativa prevede che nel caso di:

  • omessa o tardiva trasmissione;
  • trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri,

se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, viene applicata la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione.

In tema di memorizzazione ed invio dei corrispettivi e consegna del documento fiscale, premesso che tali adempimenti fanno venir meno l’obbligo di:

  • certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;
  • annotazione nel registro dei corrispettivi,

la Legge Finanziaria 2021 ha previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

“la consegna del documento che certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione”

Infine, sempre in tema di obbligo di memorizzazione e di invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate si segnala che è stato nuovamente prorogato al 01.10.2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”.

NB – Tale differimento, motivato dal perdurare della situazione emergenziale COVID – 19, permette ai contribuenti  interessati di avere più tempo per di aggiornare i Registratori Telematici, aggiornamento che dovrà essere effettuato  entro il 30.09.2021.

Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.

Trasmissione telematica corrispettivi e Danea Easyfatt

Per gestire la trasmissione telematica dei corrispettivi bisogna disporre di un registratore di cassa predisposto alla trasmissione quotidiana dei corrispettivi. Non è purtroppo possibile implementare questa funzione in Easyfatt in quanto la normativa prevede che l’invio venga effettuato da apparecchi opportunamente omologati.

Easyfatt continua ad interfacciarsi come da tradizione con il registratore di cassa, ma la funzione di invio telematico dovrà quindi essere effettuata da quest’ultimo. Qui si trovano i brand e i modelli dei registratori supportati da Easyfatt: https://www.danea.it/software/easyfatt/ecr/

La comunicazione fiscale dei corrispettivi per gli esercenti non in possesso di Registratore Telematico può essere effettuata tramite il servizio Adempimenti fiscali:

  • le informazioni commerciali sul servizio Adempimenti Fiscali
  • i dettagli dell’operazione nella pagina dedicata del manuale online di Easyfatt: Comunicazione corrispettivi per esercenti non in possesso di RT

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

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