Condominio, in arrivo nuove competenze per i giudici di pace

Il decreto legislativo ridefinisce le norme che interessano il contenzioso condominiale: cosa cambia e quali sono i rischi derivanti dalla revisione

Condominio, le cause provano ad accelerare grazie ai giudici di pace
 

È un passaggio di attribuzioni che coinvolgerà almeno 400mila processi e rischia di far lievitare i conflitti di competenza. La riforma della magistratura onoraria riscrive le regole del contenzioso condominiale dando centralità ai giudici di pace. Lo scopo? Accelerare i tempi, snellendo l’iter giudiziario, e ridurre il carico di lavoro dei magistrati.

Cosa cambia dal 2021

Lo schema di decreto legislativo della legge delega 57/2016 interviene su un ampio spettro di scenari, dalla designazione dell’amministratore agli interventi che danneggiano il decoro dell’immobile. Le cause condominiali verrebbero così in larga parte trasferite dai tribunali ai giudici di pace e spesso senza che risulti vincolante il valore della lite.

Gli effetti, in termini concreti, saranno percepibili solo a partire dal 30 ottobre 2021 e interesseranno i contenziosi civili e i procedimenti di volontaria giurisdizione. Dal punto di vista formale il testo fa un distinguo cruciale: non attribuisce più ai tribunali le controversie relative agli articoli del Codice civile (1117-1139) e alle disposizioni attuative (61-72) pertinenti al mondo del condominio.

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Riforma della magistratura onoraria: dubbi e conflitti di competenza

Non è però tutto così lineare come potrebbe apparire. Dalla lettura analitica della riforma emergono delle criticità. Un primo elemento interessa le cause caratterizzate dall’urgenza (articolo 700 del Codice civile): il ricorso d’urgenza anche in ambito condominiale resterà una competenza dei tribunali.

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C’è di più, i conflitti di competenza. Nel contenzioso condominiale sono spesso coinvolte materie che fanno riferimento ad altri passaggi del Codice civile, dalle locazioni agli appalti passando per i diritti reali. Questioni che, persino una volta approvata la riforma, non risulteranno sempre pertinenti ai giudici di pace.

A ciò si aggiungono situazioni correlate al condominio ma che non hanno per protagonista quest’ultimo. Un esempio? Le cause di vicinato. Immaginiamo un condomino che pretenda un risarcimento da parte di un altro comproprietario per degli interventi eseguiti su un appartamento. Bene, secondo la riforma, i due dovranno recarsi presso il giudice di pace o il tribunale in base al valore della lite e il criterio economico discriminante è di 30mila euro.

Il rischio è evidente. I soggetti coinvolti nel processo potrebbero mettere in discussione la competenza del giudice di pace o del tribunale, a seconda della situazione, per tentare di rallentare l’iter processuale. Un risultato paradossale se considerato l’intento della riforma.

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Le nuove funzioni del giudice di pace

Le norme relative a tempi e modus operandi dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, riportate dal decreto legislativo, dovrebbero essere applicate ai nuovi magistrati con l’entrata in vigore del decreto stesso.

Cosa cambia? L’incarico di giudice di pace sarà temporaneo, avrà una valenza di quattro anni e potrà essere confermato per altri quattro. È inoltre stabilito, sempre per i nuovi magistrati, un limite di età pari a 65 anni. Questi dovranno inoltre sostenere un tirocinio di sei mesi e lavorare per due anni nell’ufficio del processo.

I giudici onorari, oltre a esprimersi nelle cause condominiali, interverranno su risarcimenti da incidenti stradali fino a 50mila euro, controversie relative a beni mobili (fino a 30mila euro) ed espropriazioni forzate di beni mobili.

Per conoscere nel dettaglio la veste definitiva della riforma non resta che attendere. Lo schema di decreto dovrebbe ottenere il via libera dal Consiglio dei ministri entro il 13 luglio.

Nasco a Milano nel 1985 e il primo ricordo di scuola è il quaderno coi temi d’italiano che ancora conservo. Frequento il liceo artistico a Padova, ma passo intere giornate a scrivere racconti sugli ...

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