Nel condominio in cui vi sia il riscaldamento centralizzato, uno o più condomini potrebbero ritenere più conveniente abbandonare l’impianto comune e dotare la propria abitazione (o il proprio ufficio) di un impianto autonomo. È questo il caso noto con in nome di distacco dal riscaldamento centralizzato. In una tale situazione rimane attivo e funzionante un impianto di riscaldamento centralizzato il quale serve alcuni condomini, mentre altri decidono di non servirsene più e di sopperire in altra maniera al proprio fabbisogno di calore casalingo.
Il quarto comma dell’art.1118 del codice civile, come riformato dalla Legge 220/2012 ha suscitato molto scalpore mediatico appena uscito, per via dell’argomento molto sentito dalla popolazione, proprio il distacco dal riscaldamento centralizzato.
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Nei fatti però nulla cambia avendo la nuova norma recepito quello che da tempo era l’indirizzo costante della giurisprudenza sul distacco dal riscaldamento centralizzato. Il codice civile ora consente esplicitamente il distacco, ma a determinate condizioni, cioè dal distacco non devono derivare notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il problema, come già prima della riforma, consiste proprio nel fornire la prova dell’esistenza di tali requisiti, perchè molti tecnici hanno espresso grandi perplessità circa la possibilità, anche solo teorica, che questi si possano effettivamente verificare (stante l’inevitabile dispersione di calore, l’inevitabile aumento delle spese di gestione, l’inevitabile squilibrio che si verrebbe a creare laddove, nel corso del tempo, si staccassero tutti i condomini tranne uno).
Ma, anche facendo finta che tutto ciò sia possibile, colui che vuole effettuare il distacco dal riscaldamento centralizzato avrebbe l’obbligo di chiedere una preventiva autorizzazione all’amministratore ovvero all’assemblea dei condomini? La nuova formulazione, stabilendo la facoltà di ciascun condomino a rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di condizionamento (che vengono equiparati per tutta la nuova disciplina), non mette come condizione di esercizio il previo assenso dell’assemblea; viene invece richiesta una mera comunicazione all’amministratore – ritenendo al caso di specie applicabile la norma del novellato articolo 1122 del codice civile.
Per sopperire alla carenza dei requisiti sopra descritti, si è soliti quindi passare da un consenso assembleare, concordando una contribuzione alle spese di riscaldamento stabilita a forfait che il condomino che intende distaccarsi continuerà a corrispondere al Condominio a fronte delle maggiori spese che presumibilmente gli altri condomini dovranno sostenere per il fatto che lui si sia distaccato.
Salva una tale diversa convenzione, per il condomino che avesse legittimamente compiuto il distacco dal riscaldamento centralizzato, non vi sarebbe un azzeramento completo delle spese, in quanto rimarrebbe comunque vincolato a sostenere i costi legati alla proprietà dell’impianto di riscaldamento, mentre i costi di gestione (inerenti il godimento del servizio di riscaldamento) non dovrebbero gravare su chi non ne fa più uso.
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Rubrica e video a cura di Euroconference società del gruppo TeamSystem, al quale appartiene anche Danea.
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Avvocato civilista e Presidente del Polo di Diritto Immobiliare. Sopravvissuto ad un'infanzia senza smartphone e tablet, conduco il mio studio legale a tempo pieno e cresco le mie figlie a tempo pieno... ...
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