Credito d’imposta Formazione 4.0: il bonus 2021 per l’agevolazione fiscale

La Legge di Bilancio 2021 proroga l’agevolazione fiscale per le spese di formazione 4.0

Legge di Bilancio 2020: prorogata l’agevolazione fiscale per la formazione 4.0
 

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto la proroga del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (“Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, co. da 46 a 56, della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) sostenute fino al 31.12.2022.

Soggetti beneficiari

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari la norma prevede che l’agevolazione spetti a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato.

Non sono ammesse al beneficio, oltre che le imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 anche le imprese:

  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2 del D.Lgs 231/2001;
  • che non risultino in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • che non risultino in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ulteriore novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 è la previsione che nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

Massimi annuali di spesa per formazione 4.0

Modificata anche la misura dell’agevolazione, in particolare nei limiti massimi annuali di spesa.

In particolare:

  • per le piccole imprese l’agevolazione spetta:
    • nella misura del 50% delle spese ammissibili;
    • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.
  • per le medie imprese, l’agevolazione spetta:
    • in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
    • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (in luogo del precedente limite di euro 300.000,00).
  • per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:
    • in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
    • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (in luogo del precedente limite di euro 200.000).

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Attività di formazione 4.0 ammesse

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Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fogcomputing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale),
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Inoltre, ai fini della disciplina del credito d’imposta in esame è confermata anche l’ammissibilità dei costi individuati dall’art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014, pertanto l’agevolazione spetta relativamente a:

  • spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali o forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti o attrezzature per la quota da riferire all’uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Non è più necessario ai fini del riconoscimento del credito d’imposta che lo svolgimento delle attività di formazione sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

l credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione con il modello F24.

Infine viene previsto, al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, che le imprese che si avvalgono del credito d’imposta siano tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Sarà un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico a stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

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Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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