Deduzioni IRPEF: che tipo di deduzione fiscale si applica per spese di vitto, alloggio e trasferta?

Vitto, alloggio e spese di trasferta; tutte possibili deduzioni Irpef: deduzione fiscale sulle spese di trasferta per partite IVA e imprenditori.

Deduzioni Irpef per partite Iva: deduzione fiscale spese vitto, alloggio e trasferta
 

Presupposti fondamentali per le deduzioni Irpef delle spese sostenute nell’ambito di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (e quindi non parliamo solamente di spese di vitto, alloggio e delle spese di trasferta) sono:

  • l’inerenza: le spese devono avere attinenza con l’attività svolta dal professionista o dall’imprenditore;
  • la documentazione: deve essere fornita la prova del sostenimento della spesa con qualsiasi documento fiscalmente valido (fatture o ricevute fiscali).

Premesso questo, quando parliamo di deducibilità fiscale delle spese di vitto alloggio e in generale di spese di trasferta è necessario distinguere tra:

  • Soggetti che svolgono attività d’impresa;
  • Soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo.

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Lavoratori autonomi (professionisti, freelance, ecc…): deduzioni irpef

Per le spese sostenute dai professionisti le deduzioni Irpef sono legate, oltre alla verifica dei requisiti indicati prima (inerenza e documentazione giustificativa) all’effettivo sostenimento della spesa secondo il principio di cassa: le spese per essere considerate componenti deducibili dal reddito di lavoro autonomo devono essere state effettivamente pagate nel corso dell’esercizio (salvo poche eccezioni quali ad esempio le quote di ammortamento).

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Per quanto riguarda le spese per alberghi e ristoranti l’art. 54 comma 5 del Tuir stabilisce che tali spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate sono deducibili:

  • nella misura del 75%;

  • in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Esempio di deduzione

Supponiamo che nel corso dell’anno 2014 un professionista abbia emesso (ed incassato) fatture per complessivi € 20.000 ed abbia sostenuto spese per alberghi e ristoranti, regolarmente documentate da fatture o ricevute fiscali e legate a trasferte per consulenze effettuate presso le sedi dei clienti, per complessivi € 900.

Per verificare la deduzione irpef di tali spese bisogna prima di tutto applicare il primo limite di deducibilità (75%):

€ 900 * 75% = € 675

In secondo luogo va effettuata la verifica del tetto del 2% dei compensi:

€ 20.000 * 2% = € 400

Dato che l’importo della spesa sostenuta (€ 675, ridotta del 75%) è superiore al limite previsto dell’ammontare dei compensi (€ 400, pari al 2% di € 20.000) l’importo massimo della deduzione fiscale spettante sarà ari ad € 400.

Per quanto riguarda altre spese che il professionista può sostenere nell’espletamento dei propri incarichi professionali, quali ad esempio spese di trasporto (aerei, pulman, traghetti, taxi) spetta la deduzione irpef al 100% a condizione ovviamente che si tratti di spese adeguatamente documentate e che sia provata l’inerenza con l’attività svolta dal lavoratore autonomo.

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Imprenditori: deduzioni irpef

Per quanto riguarda le spese per trasferte sostenute dall’imprenditore individuale l’unica limitazione alla deduzione fiscale dal reddito d’impresa è rappresentata dall’art. 109 comma 5 del Tuir che dispone la deducibilità limitata al 75% per le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande (alberghi e ristoranti).

Attenzione però che ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la soglia di deducibilità prevista del 75% non deroga i principi generali che presiedono alla determinazione del reddito stesso, quali il criterio dell’inerenza delle spese all’attività esercitata ma rappresentano il limite massimo di deducibilità delle spese (inerenti) in esame.

Stesso discorso anche per le altre spese sostenute dal titolare dell’impresa per le proprie trasferte, deducibili irpef integralmente se inerenti e debitamente documentate.

photo credit: Jackie.lck via photopin cc

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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