Impresa 4.0: il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e digitalizzazione

Le nuove agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2020 per gli investimenti Impresa 4.0

 

Come noto la Legge di Bilancio 2020, Legge n. 160/2019, ha modificato la disciplina delle agevolazioni fiscali per le imprese finalizzate agli investimenti in beni strumentali ed alla informatizzazione ed automazione dei processi produttivi previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.

In particolare la nuova disciplina prevede due tipologie di crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Impresa 4.0” materiali o immateriali elencati rispettivamente nelle tabelle A e B della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016):

1- investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40%;

2- investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15%.

Credito d’imposta per investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A

Soggetti ammessi

Da un punto di vista soggettivo possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Il beneficio pertanto spetta anche ai contribuenti in regime forfetario, fino allo scorso anno esclusi dall’iper- ammortamento.

Soggetti esclusi

Sono invece escluse le imprese in stato di:

  • liquidazione volontaria,
  • fallimento,
  • liquidazione coatta amministrativa,
  • concordato preventivo senza continuità aziendale,
  • altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267/1942, dal codice di cui al D.Lgs 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del D.Lgs n. 231/2001.

NB:

L’agevolazione in esame non è riconosciuta invece per i lavoratori autonomi, i quali per il 2020 potranno beneficiare esclusivamente del credito d’imposta per gli investimenti “generici”.

Investimenti ammessi

L’agevolazione viene riconosciuta alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui alla tabella A allegata alla Legge di Bilancio 2017 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad esclusione:

  • dei beni indicati nell’art. 164, co. 1, del D.p.r. 917/1986,
  • dei beni per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%;
  • dei fabbricati e delle costruzioni;
  • dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge n. 208/2015;
  • dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
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Ammontare del credito e modalità di utilizzo

Per gli investimenti aventi le caratteristiche descritte il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 40% fino a  2,5 milioni di euro di investimenti;
  • nella misura del 20% fino a 10 milioni di euro di investimenti.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta in cinque quote annuali di pari importo;
  • è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello in cui interviene l’interconnessione dei beni agevolati.

Esempio

L’impresa BETA S.p.a. ha acquistato nel corso del 2020 un bene materiale “impresa 4.0”  sostenendo un costo complessivo pari ad euro 100.000.

Il credito d’imposta spettante sarà pari ad euro 40.000, utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali da euro 8.000 ciascuna a decorrere dal 2021, ipotizzando che l’interconnessione sia stata realizzata  nell’anno 2020.

Infine la norma prevede che il credito d’imposta:

  • non concorra alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP, pertanto è escluso da tassazione;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta per investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B

Da un punto di vista soggettivo il credito d’imposta riconosciuto per l’acquisizione di beni immateriali strumentali nuovi ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, risultano applicabili le disposizioni previste sopra esaminate. In particolare l’agevolazione viene riconosciuta alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla tabella B allegata alla Legge di Bilancio 2017 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta in tre quote annuali di pari importo;
  • è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello in cui interviene l’interconnessione dei beni agevolati.

Adempimenti richiesti

Per entrambi i crediti d’imposta descritti è richiesto che i soggetti beneficiari conservino, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

NB:

le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame (art. 1, commi da 184 a 194 Legge n. 160/2019).

Inoltre le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che:

  • i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui alle tabelle A e B annessi alla legge n. 232/2016;
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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