Nuovo regime dei minimi 2015, per un altro anno si potrà godere dell’aliquota al 5%. I dettagli della proroga!

Ancora per un anno sarà possibile accedere al nuovo regime dei minimi 2015 con l’amata aliquota 5%

Nuovo regime dei minimi 2015, ultime novità: torna aliquota 5%
 

Importante: Il regime dei minimi è stato sostituito dal nuovo Regime forfettario.

L’art 10 comma 12-undecies del D.L.192/2014 (Decreto “Milleproroghe”) convertito dalla Legge n. 11/2015 e recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale contiene, tra le altre, un’ importantissima disposizione che deroga a quanto disposto dall’art. 1 comma 85 della Legge di Stabilità 2015: l’abrogato regime dei minimi è stato infatti prorogato fino al 31/12/2015.

Ricordiamo che la citata Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato, denominato Regime forfettario ed ha disposto l’ abrogazione:

  • del regime delle nuove inizative produttive (detto “forfettino”, disciplinato dall’ art. 13 della Legge n. 388/2000);
  • del regime dei minimi (ex artt. 1 e 2 del D.L. 98/2011);
  • del regime contabile “agevolato” per i contribuenti ex minimi (ex art. 3 del D.L. 98/2011).

A decorrere dal 2015 quindi l’unico regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività doveva essere il nuovo regime forfettario (a cui si può accedere solo se si presume il rispetto dei requisiti previsti), con la sola eccezione del regime dei minimi che, in via transitoria poteva ancora essere applicato fino a scadenza naturale da coloro che già ne usufruivano nel 2014 (ovvero fino alla decorrenza dei cinque anni dall’inizio dell’attività e/o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età), fermo restando la possibilità per tali soggetti di applicare il nuovo regime forfettario. Al nuovo regime forfettario possono accedere anche i contribuenti già in attività, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti da verificare sui dati dell’anno 2014.

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In tale contesto, e non senza numerose critiche, visti i requisiti piuttosto stringenti (si pensi ad esempio ai professionisti che per poter accedere al regime forfetario devono, tra gli altri aver conseguito nell’anno 2014 un un volume di compensi non superiore ad euro 15.000), si inserisce la nuova disposizione del Decreto Milleproroghe.

La Proroga del Regime dei Minimi

Posticipando di fatto di 1 anno l’abrogazione del regime dei minimi, la nuova norma ne prevede la proroga al 31/12/2015: pertanto per chi intende iniziare una nuova attività nel corso di quest’anno può decidere se applicare:

La proroga non riguarda invece coloro che nell’anno 2014 avevano adottato il regime contabile agevolato ex art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011 e coloro che avevano adottato il regime dei forfettini ex art. 13 della Legge n. 388/2000: tali soggetti, sempre nel rispetto dei requisti possono aderire “naturalmente”, quindi senza dover esercitare alcuna opzione espressa al nuovo regime forfetario, oppure optare per un regime ordinario.

Che problemi e dubbi derivano dalla proroga?

Da un punto di vista operativo non poche sono le questioni ancora aperte soprattutto per coloro che alla data di conversione del Decreto Milleproroghe hanno già iniziato l’attività applicando il nuovo regime forfetario ed ora hanno la possibilità, dato che la norma diviene operativa dal 1 gennaio 2015, di poter adottare il regime dei minimi (che da molti punti vista rimane quello maggiormente conveniente).

Ricordiamo tuttavia che, come per il regime forfettario, anche l’accesso al regime dei minimi è subordinato al rispetto di determinati requisti, quali:

  • non percepire compensi superiori ad euro 30.000 (con eventuale ragguaglio ad anno);
  • non effettuare cessioni all’ esportazione;
  • non sostenere spese per lavoratori dipendenti, co.co.co o lavoratori a progetto, nè erogare somme sotto forma di utili ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
  • non effettuare acquisti di beni strumentali in un triennio superiori ad euro 15.000;
  • non aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ad euro 30.000.

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime forfetario avendo già emesso fatture nell’anno 2015, non dovrebbero asservi particolari problematiche per un eventuale passaggio al regime dei minimi.

Entrami i regimi infatti sono esclusi dal campo di applicazione dell’iva: nel regime forfetario la fattura è stata emessa con la dicitura “Operazione senza applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 della Legge 190/2014” mentre i soggetti che aderiscono al regime dei minimi emettono fatture sempre senza addebito di iva con la dicitura “Operazione senza l’applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 1 comma 100 della Legge n. 244/2007, regime fiscale di vantaggio dell’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex artt. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011”, quindi si potrebbe sostituire il documento emesso (si auspicano comunque chiarimento ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate).

Analogamente, non dovrebbero esservi particolari problematiche anche in merito alla ritenuta d’acconto, dato che entrambi i regimi ne sono esclusi. Si ricorda che per il regime dei minimi la fattura deve riportare la dicitura “si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. 185820 del 22/12/20141”.

Complicato potrebbe risultare l’eventuale passaggio da parte di un soggetto che ha iniziato l’attività nel 2015 optando per un regime ordinario e, avendone comunque i requisiti, decida di adottare il regime dei minimi dal 1/1/2015.

In questo caso si pongono problematiche sia in merito all’eventuale storno a fini iva della fattura emessa, per cui si potrebbe ipotizzare l’eventuale emissione di una nota di accredito, sia in merito all’applicazione dell’eventuale ritenuta d’acconto. Nel caso infatti in cui le fatture siano state emesse e non ancora incassate, allora si ritiene possibile richiedere la non applicazione della ritenuta, mentre decisamente da chiarire il caso in cui la fattura emessa sia stata anche incassata.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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