Assunzione e licenziamento del portiere di condominio: Agevolazioni 2018 e termini

L’assunzione di un portiere non è solo una questione economica e, qualora si volesse interrompere il rapporto, le complicazioni non sono poche

Portiere di condominio: come si assume e licenzia - Agevolazioni 2018 e termini
 

L’art.1, comma 100, della legge di Bilancio 205/2017 può essere usato anche dai condomìni nel momento in cui viene assunto un nuovo portiere.

Per usufruire di uno sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i contributi INAIL), il lavoratore:

  • non deve aver avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
  • non deve aver compiuto 35 anni nel 2018 (dal 2019 il limite scende ai 30 anni non compiuti);
  • deve essere stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (ai sensi del D.Lgs 23/2015).

L’incentivo dura per un massimo di tre anni e per un importo economico massimo di 3.000,00 Euro all’anno, riparametrato su base mensile.

Di certo bisogna considerare che l’assunzione di un portiere non è solo una questione economica, e che una volta assunto il rapporto è duraturo e i termini di preavviso per l’eventuale licenziamento sono lunghi.

Innanzitutto, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati siglato, tra gli altri da Confedilizia, all’art.17 indica differenti figure professionali, raggruppate in quattro categorie:

    • Lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi;
    • Lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Se l’attività richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso;
  • Lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati);
  • Lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere. Per cui ogni figura ha la sua disciplina che deve essere conosciuta.

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Contratto di assunzione del portiere di condominio: quali indicazioni deve contenere

In particolare il CCNL, agli articoli 29 e seguenti, indica le seguenti modalità di assunzione. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: a) data di assunzione; b) durata del periodo di prova; c) qualifica del lavoratore; d) mansioni affidate; e) retribuzione; f) orario di lavoro, settimanale e giornaliero; g) orario di apertura e chiusura del portone; h) fascia oraria di reperibilità; i) indicazione e descrizione dell’alloggio di servizio.

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I documenti necessari all’assunzione del  portiere di condominio

Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti:

  • carta di identità o documento equipollente;
  • certificato di stato di famiglia e dichiarazione, rilasciata dallo stesso lavoratore, del numero dei familiari con lui conviventi;
  • certificato penale;
  • certificato medico;
  • scheda professionale di cui all’art. 1 bis del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e all’art. 5 del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 nonché all’art. 2 del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, ove esistente;
  • codice fiscale;
  • attestato di frequenza al corso ex D. Lgs. n. 626/1994, con copia del verbale di accesso relativo al fabbricato cui sarà addetto il lavoratore. In caso che il lavoratore sia sprovvisto di tale attestato, egli dovrà frequentare tale corso subito dopo il termine del periodo di prova. Si applica quanto previsto in proposito dall’Accordo 17 aprile 1997, allegato al presente C.C.N.L. con il n. 7.

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Il periodo di prova del portiere

Circa il periodo di prova, il CCNL precisa che questo deve risultare da atto scritto; in mancanza  l’assunzione è considerata definitiva e a tempo indeterminato sin dall’origine. Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti; con un preavviso di giorni 10 per quanto riguarda il rapporto di portierato. Scaduto il periodo di prova senza che sia data disdetta, il lavoratore si intende assunto definitivamente e il periodo di prova va computato a tutti gli effetti del presente contratto.

 

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Il periodo di prova è il seguente:

  • Lavoratori con profilo professionale A e D: due mesi;
  • Lavoratori con profilo professionale B1: 30 gg di effettivo lavoro;
  • Lavoratori con profilo professionale B2: 20 gg di effettivo lavoro;
  • Lavoratori con profilo professionale B3 e B4: 15 gg di effettivo lavoro;
  • Lavoratori con profilo professionale B5: 6 gg di effettivo lavoro;
  • Lavoratori con profilo professionale C1 e C2: 180 gg 180 di calendario;
  • Lavoratori con profilo professionale C3: 60 gg di effettivo lavoro;
  • Lavoratori con profilo professionale C4: 30 gg di effettivo lavoro.

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Il licenziamento del portiere di condominio

Sul licenziamento poi, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, è sempre necessario un preavviso di licenziamento, da comunicarsi al lavoratore per iscritto, secondo le tempistiche indicate negli articoli 113 e seguenti, che decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese, ad esclusione dei lavoratori di categoria B.

I termini di preavviso sono :

  • Lavoratori con profilo professionale A con alloggio: 3 mesi
  • Lavoratori con profilo professionale A senza alloggio: 45 giorni di calendario
  • Lavoratori con profilo professionale A in caso di soppressione del servizio di portierato: 12 mesi
  • Lavoratori con profilo professionale da B1 a B4: 20 giorni di calendario
  • Lavoratori con profilo professionale B5: 2 settimane
  • Lavoratori con profilo professionale C1 con meno di 5 anni di anzianità: 60 gg
  • Lavoratori con profilo professionale C1 con più di 5 anni di anzianità: 90 gg
  • Lavoratori con profilo professionale C2 con meno di 5 anni di anzianità: 45 gg
  • Lavoratori con profilo professionale C2 con più di 5 anni di anzianità: 60 gg
  • Lavoratori con profilo professionale C3 con meno di 5 anni di anzianità: 30 gg
  • Lavoratori con profilo professionale C3 con più di 5 anni di anzianità: 45 gg
  • Lavoratori con profilo professionale C4 con meno di 5 anni di anzianità: 20 gg
  • Lavoratori con profilo professionale C4 con più di 5 anni di anzianità: 30 gg
  • Lavoratori con profilo professionale D: 45 gg

Avvocato civilista e Presidente del Polo di Diritto Immobiliare. Sopravvissuto ad un'infanzia senza smartphone e tablet, conduco il mio studio legale a tempo pieno e cresco le mie figlie a tempo pieno... ...

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