“C’è la PRIVACY!” Quante volte ed in quante situazioni ci è stato risposto così. Da chiunque. Anche dall’amministratore di condominio.
Ebbene, bisogna fare un po’ di chiarezza. La “privacy” non è il diritto ad essere lasciato in pace. La “privacy” non è un muro che separa una persona da qualunque informazione riguardante un’altra persona. Se proprio la dobbiamo dire tutta, la “privacy” nemmeno esiste nel nostro ordinamento giuridico; il “codice privacy” in realtà si chiama “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sancisce le modalità con le quali si possano trattare i dati personali.
La finalità esplicita del D.Lgs.196/2003 è appunto quella di garantire:
“che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali” (art. 2, co.1).
Questo non vuol dire che tutti possano liberamente conoscere qualunque informazione di chicchessia. Il principio cardine è il diritto sancito dall’art.1 del medesimo codice:
“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.
Per cui ciò che sarà necessario fare sarà contemperare le diverse esigenze di tutela per arrivare a un punto di equilibrio.
In ambito condominiale è stata la stessa Autorità Garante a individuare dei limiti alle informazioni che possono o che non possono essere trattate dal condominio, e lo ha fatto da ultimo con il vademecum “Il condominio e la privacy”, pubblicato nell’ottobre 2013 all’indomani della legge di riforma 220/2012.
Salve alcune discutibili informazioni (la “compagine condominiale” sarebbe Titolare del trattamento dei dati personali in ambito condominiale, di regola con l’ausilio dell’amministratore di condominio nell’eventuale veste di responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g), e 29 del Codice”), il vademecum fornisce ottime indicazioni su cosa si possa e cosa non si possa fare.
Con riferimento ai condomini, si possono trattare tutti i dati utili per la corretta amministrazione dello stabile, mentre non si possono trattare dati ultronei o eccessivi in quanto non riportanti informazioni utili. Si possono raccogliere i dati per la tenuta del registro di anagrafe condominiale, ma non si possono consultare (o pretendere di consultare, l’atto di acquisto dell’immobile e/o tutta la documentazione a supporto).
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Oltre ai dati che noi possiamo/dobbiamo fornire all’amministrazione per la corretta gestione condominiale (e di contro, quelli che l’amministrazione non ci può obbligare a fornire), è anche opportuno vedere quali dati possiamo richiedere che riguardino altri condòmini (un esempio su tutti, le informazioni relative alle morosità). In particolare ciascun condomino può conoscere le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini, sia al momento del rendiconto annuale, sia facendone richiesta all’amministratore. In questo caso, l’eventuale richiamo alla privacy per impedire la conoscenza di queste informazioni è sbagliato. Tuttavia gli stessi dati non potrebbero essere legittimamente esposti nella bacheca condominiale. Ancora, un condomino non può richiedere dati relativi all’eventuale contratto di locazione di un appartamento in proprietà esclusiva.
E qui si chiude il cerchio. Il problema non è il dato personale, bensì il suo trattamento, come viene effettuato il trattamento; chi lo tratta e perchè. Esistono delle tutele che devono sempre essere attivate quando si parla di trattamento di dati personali, ed anche in ambito condominiale si devono applicare con precisione. Misure di sicurezza (fisica, logica ed organizzativa), adempimenti e formalità.
Il condomino è tale in quanto comproprietario di parti comuni dell’edificio. Nulla gli può vietare di avere tutte le informazioni circa la corretta e trasparente amministrazione del suo bene. Altrettanto, tutto ciò che non riguarda i beni comuni non potrà essere conosciuto dal singolo condomino. Tanto meno da soggetti terzi, estranei al condominio, quali conduttori, fornitori ecc.
Eccezione a questo principio è l’obbligo di comunicazione dei dati dei morosi ai creditori, come oggi sancito dall’art.63 disp.att.c.c., ma l’adempimento ad un obbligo di legge rende tale comunicazione legittima.
Leggi anche: GDPR e condominio: cosa deve fare l’amministratore (vademecum)
Photo credit: Rob Pongsajapan – cc.
Avvocato civilista e Presidente del Polo di Diritto Immobiliare. Sopravvissuto ad un'infanzia senza smartphone e tablet, conduco il mio studio legale a tempo pieno e cresco le mie figlie a tempo pieno... ...
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