Ascensore aggiunto in condominio: il calcolo quota subentro per la partecipazione successiva alle spese

Come suddividere le spese di un’innovazione suscettibile di utilizzo separato e un esempio pratico

Ascensore condominio: calcolo quota di subentro nella proprietà
 

L’art.1121 del codice civile, come noto, disciplina l’ipotesi particolare di innovazioni gravose o voluttuarie stabilendo, tra l’altro, che in caso di innovazione suscettibile di utilizzazione separata i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi spesa, ma possono in ogni tempo decidere di partecipare ai vantaggi dell’innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

La giurisprudenza ha poi chiarito che il contributo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera dovuto dal condomino che voglia subentrare nel godimento del bene deve essere calcolato in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino partecipante e che l’importo dovuto per la manutenzione sino ad allora effettuata – così come il costo di costruzione – deve essere ragguagliato al valore della moneta al momento in cui i predetti condomini o i loro eredi o aventi causa effettuino il pagamento della propria quota delle stesse.

In questo modo si evitano arricchimenti in danno dei condomini che precedentemente si erano fatti carico della realizzazione dell’opera.

Spiega inoltre la migliore dottrina che, per il medesimo scopo, il predetto importo relativo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera sino ad allora sostenute, come sopra ragguagliato, dovrà essere integrato degli interessi legali maturati sul costo, non rivalutato, delle suddette spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera, nonché decurtato del deprezzamento subito dal bene oggetto dell’innovazione a seguito dell’utilizzo continuato e della naturale obsolescenza.

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L’importo così determinato dovrà quindi essere diviso per il numero risultante dalla somma dei millesimi di proprietà dei condomini che già hanno pagato le predette spese con i millesimi di proprietà dei condomini e i loro eredi o aventi causa che intendono iniziare a partecipare ai vantaggi dell’innovazione.

Il relativo risultato dovrà infine essere moltiplicato per il numero dei millesimi di proprietà del condomino che intenda iniziare a partecipare ai vantaggi dell’innovazione, con conseguente determinazione della complessiva somma di denaro che quest’ultimo dovrà versare ai condomini che precedentemente si erano fatti carico della realizzazione dell’opera.

L’assunto è espresso nella seguente equazione:

C : T = Q : M

che si concretizza, pertanto, nel seguente calcolo: Q = (C x M ) : T

  • Q è la quota da pagare;
  • C è il costo totale dell’opera rivalutato e maggiorato degli interessi legali sul predetto costo non rivalutato, nonché decurtato del deprezzamento;
  • M è  il valore dei millesimi dell’aderente;
  • T è il totale dei millesimi comprensivi di quelli del condomino aderente.

Esempio di calcolo per la partecipazione successiva alle spese

Facciamo un esempio per chiarire il tutto.

Tizio, condomino con 120 millesimi, nel 2012 installa un nuovo ascensore a sue spese, in quanto gli altri condomini non ne vogliono sapere. Pertanto solo lui ha il diritto di usare quell’ascensore.
Tizio spende € 1000.

Cinque anni dopo, nel 2017, Caio, condomino con 70 millesimi, decide di partecipare all’uso dell’ascensore costruito da Tizio. Nel frattempo il valore dell’ascensore è diventato € 850 e Tizio nel 2015 ha speso € 40 in manutenzione.

A questo punto dovremo sapere quanto far pagare a Caio per consentirgli di partecipare all’uso dell’ascensore (Q).

Per facilitare il calcolo consideriamo il primo gennaio degli anni indicati.

Ricaviamo C nel seguente modo: costo iniziale (€ 1000) + rivalutazione (€ 32) + interessi sul costo iniziale non rivalutato (€ 67,01) – costo manutenzione (€ 40) – rivalutazione manutenzione (€ 0,48) – interessi sulla manutenzione non rivalutata (€ 0,28) – deprezzamento (costo originario – costo attuale, dunque € 150) = € 908,25

Sappiamo che M (millesimi di Caio, condomino aderente) è uguale a 70

Ricaviamo T nel seguente modo: millesimi di Tizio (120) + millesimi di Caio (70) = 190

Per cui il calcolo Q = (C x M ) : T sarà: Q= (908,25 x 70) : 190

Q sarà quindi € 334,62

Per partecipare all’uso dell’ascensore installato da Tizio nel 2012, Caio nel 2017 dovrà corrispondere a Tizio € 334,62

Avvocato civilista e Presidente del Polo di Diritto Immobiliare. Sopravvissuto ad un'infanzia senza smartphone e tablet, conduco il mio studio legale a tempo pieno e cresco le mie figlie a tempo pieno... ...

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