Bonus pubblicità 2021, come fare domanda e agevolazioni

Ecco le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 in merito al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari. Vediamo nel dettaglio i soggetti beneficiari, gli investimenti ammessi e la misura dell’agevolazione.

Bonus pubblicità 2021, come fare domanda e agevolazioni
 

L’art. 57-bis del D.L. 50/2017 ha introdotto un nuovo credito d’imposta spettante per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie realizzate sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Con il DPCM n. 90 16.5.2018, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state fornite le disposizioni attuative di tale agevolazione.

Nel corso del 2020 la disciplina dell’agevolazione è stata notevolmente rinnovata, in particolare:

  • con il D.L. n. 18/2020, “decreto Cura Italia” è stato modificato l’ammontare dell’agevolazione, fissato in misura pari al 30% degli investimenti effettuati (anziché al 75% degli investimenti incrementali);
  • con il D.L. n. 34/2020, “decreto Rilancio”, è stata aumentata la misura dell’agevolazione portandola al 50% degli investimenti effettuati ed è stato esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.

NOVITÀ 2021
La Legge di Bilancio 2021 ha nuovamente modificato la normativa prevedendo che per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

Investimenti ammissibili

Gli investimenti ammessi al credito d’imposta sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati :

  • su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale;
  • nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Sono ammissibili anche le spese per investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa, sempre che siano rispettate le condizioni previste.

Le suddette spese sono tuttavia ammissibili al netto:

  • delle spese accessorie;
  • dei costi di intermediazione;
  • di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute:

  • per l’acquisto di spazi nell’ambito  della  programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere  televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Bonus pubblicità – Novità dal decreto Sostegni BIS

L’art. 67, commi 10 e 13 del decreto “Sostegni – bis” (D.L. n. 73/2020) ha nuovamente modificato l’agevolazione in esame prevedendo che per il 2021 e il 2022 il credito d’imposta venga riconosciuto nella misura unica del 50% anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Pertanto per il 2021 il bonus potrà essere così calcolato: investimenti su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (“stampa”) + investimenti su TV e radio * 50% = BONUS PUBBLICITA’ 2021

Misura dell’agevolazione

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La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 608, Legge n. 178/2020), nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta venga riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale ( “Stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Solo per gli investimenti sulla “Stampa”, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la disciplina previgente: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).

È necessario poi indicare il credito d’imposta sia nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta di maturazione sia in quello di utilizzo.

Ammissione all’agevolazione

Per accedere al credito d’ imposta i soggetti  interessati,  nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare una comunicazione telematica utilizzando l’apposita piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle entrate.

NB

Per l’anno 2021, ai fini della “prenotazione del bonus” l’istanza va presentata dal 01.03 al 31.03 presentando la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente i dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare.

Per l’effettiva determinazione del credito d’imposta dovrà essere presentata, con riferimento agli investimenti 2021 la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” da trasmettere dal 01.01.2022 al 31.01.2022.

Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del Tuir, ovvero in base al principio della competenza; è richiesto inoltre che l’effettuazione di tali spese  debba  risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.

Novità – Termini per la presentazione della domanda

Il decreto “Sostegni – bis” ha previsto, per l’anno 2021, che la comunicazione telematica di prenotazione del bonus per gli investimenti effettuati o da effettuare può essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2021, con le medesime modalità.

 Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. 

Inoltre con il comunicato del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 31.08.2021 è stato ulteriormente previsto che la finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio venga spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021). Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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