Il “Superbonus” del Decreto Rilancio n.34/2020, convertito alla legge 77 (Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020), ha ulteriormente potenziato detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica (Ecobonus), per la messa in sicurezza sismica (Sismabonus), e per l’installazione di impianti fotovoltaici (Bonus Edilizia).
Il potenziamento delle detrazioni esistenti riguarda anche l’ampliamento delle opportunità di fruizione delle detrazioni, grazie a un rafforzamento degli strumenti di cessione del credito e dello sconto in fattura.
Gli articoli 119 (incentivi per efficientamento energetico, Sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e 121 (trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile), al fine di incentivare il comparto edilizio e gli investimenti immobiliari, hanno infatti stabilito:
- una detrazione del 110% di tutte le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (fino al 30 giugno 2022 per i soli interventi effettuati su immobili IACP), da ripartire in 5 quote annuali;
- la possibilità per i cittadini italiani in caso di specifici interventi immobiliari di cedere il credito d’imposta a terzi ovvero beneficiare di uno sconto diretto nella fattura del fornitore del servizio.
Chi può beneficiare degli incentivi?
I soggetti che possono accedere agli incentivi sono:
- i condomìni;
- tutte le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (al massimo 2 unità);
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci e infine le Onlus e associazioni di promozione sociale e società sportive (solo per gli spogliatoi).
Per quali interventi sono applicabili gli incentivi?
Gli interventi immobiliari a cui spettano le agevolazioni (definiti “interventi trainanti”) sono:
Ecobonus
- Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso o della singola unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari se funzionalmente indipendente e dotata di uno o più accessi autonomi dall’esterno (es. villette a schiera).
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- Gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati, ossia interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
- Gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento NON centralizzati, ossia interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno (es. villette a schiera) con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Sismabonus
- Gli interventi di adeguamento sismico su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui all’art. 16, commi 1-bis e 1-ter, D.L. n. 63/2013.
Bonus Edilizia
- Tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica già previsti dall’art. 14 del D.l. 63/2013 (i cosiddetti “interventi trainati), tra cui l’installazione di pannelli o schermature solari, di colonnine di ricarica di veicoli elettrici e di sostituzione degli infissi, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
Sono esclusi gli interventi compiuti su immobili vincolati per i quali non sia possibile compiere gli interventi edilizi trainanti, a causa di limitazioni derivanti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o da regolamenti edilizi e urbanistici e ambientali.
Quali sono i requisiti richiesti per ottenere gli incentivi?
Sono esplicitamente esclusi dagli incentivi gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (palazzi e castelli). Per beneficiare degli incentivi legati agli interventi trainanti è comunque necessario dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o almeno, ove ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica superiore.
Quali sono i limiti di spesa ammessi per gli incentivi?
Per l’Ecobonus il tetto massimo di spese è ragguagliato in base al numero di alloggi dell’edificio:
- Edifici unifamiliari o unità con autonomia funzionale:
- Isolamento termico: 50.000 euro
- Impianto di riscaldamento: 15.000 euro
- Edifici fino a otto unità immobiliari:
- Isolamento termico: 40.000 euro moltiplicato per il numero di alloggi
- Impianto di riscaldamento: 20.000 euro moltiplicato per il numero di alloggi
- Edifici oltre 8 unità immobiliari:
- Isolamento termico: 30.000 euro moltiplicato per il numero di alloggi;
- Impianto di riscaldamento: 15.000 euro, moltiplicato per il numero di alloggi.
Per il Sismabonus il limite di spesa è fissato a 96.000 euro.
Per il Bonus Edilizia il limite di spesa è:
- Installazione di impianti fotovoltaici:
-
- 48.000 euro e comunque 2.400 euro/1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto;
- 1.000 euro ogni Wh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati.
- Colonnine di ricarica:
- 3.000 euro.
Ulteriori incentivi per l’edilizia
Il Decreto Rilancio prevede inoltre ulteriori agevolazioni per incentivare il settore edilizio, ovvero:
- Bonus facciate, da utilizzarsi in 10 anni, pari al 90% delle spese sostenute.
- Bonus manutenzioni ordinarie e straordinarie, pari al 50% delle spese fino al limite massimo di spesa di € 96.000, da utilizzarsi in 10 anni.
È possibile beneficiare dell’Ecobonus in caso di interventi che non rispettino i requisiti sopra indicati?
Il Decreto Rilancio prevede che si possa usufruire dell’Ecobonus anche per:
- Acquisto e posa in opera di serramenti comprensivi di infissi, pari al 50%, da utilizzarsi in 10 anni, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- Altri interventi di efficientamento energetico, per cui è previsto un bonus che va dal 50% all’85%, da utilizzarsi in 10 anni, con limiti di spesa differenziati a seconda della tipologia di intervento.
Il Decreto Rilancio prevede che si possa usufruire del Sismabonus fino:
- Al 50%, da utilizzarsi in 10 anni, con limite di 96.000 euro.
- Al 70% (75% per condomìni), da utilizzarsi in 10 anni, con limite di 96.000 euro, se c’è passaggio a una classe di rischio sismico inferiore.
- All’80% (85% per condomini), da utilizzarsi in 10 anni, con limite di 96.000 euro, se c’è passaggio a due classi di rischio sismico inferiori.
In che modo si può beneficiare degli incentivi previsti dal Decreto Rilancio?
È possibile godere degli incentivi attraverso 3 modalità di utilizzo:
- Come detrazione IRPEF, nel modello 730 o redditi.
- Tramite cessione del credito d’imposta.
- Come sconto in fattura, fino all’importo massimo del corrispettivo dovuto, anticipato dal/i fornitore/i che ha/hanno effettuato gli interventi, anche in base allo stato di avanzamento dei lavori.
Il fornitore potrà quindi recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta, oppure cedere il credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 che consentono di fruire del Superbonus 110%, per accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, il contribuente deve:
- Richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate tramite un soggetto abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione (es. commercialista).
- Richiedere un’asseverazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1, 2 e 3 dell’art. 119 del DL 34/2020 da parte dei tecnici abilitati. Una copia dell’asseverazione deve poi essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA.
Tutte le spese sostenute per le asseverazioni e per il visto di conformità possono essere portate in detrazione.
Dal 2001 scrivo per siti internet e blog (passando per quelle che una volta erano le webzine, le community, ecc ecc). Lavoro in proprio come freelance e collaboro con diverse agenzie di comunicazione e ...
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