Deducibilità dell’auto aziendale: ammortamento, detraibilità IVA e costi auto

Quali sono le regole da seguire in merito alla deducibilità dell’auto aziendale, per la corretta gestione dell’ammortamento e dei costi? Limiti e percentuali da considerare nella gestione fiscale dei mezzi di trasporto.

Deducibilità auto aziendale: ammortamento e costi auto
 

Ci sono particolari regole da seguire per la gestione fiscale dei mezzi di trasporto: si passa da una deducibilità limitata a una integrale. Centrale è anche lo scopo con cui vengono utilizzati i veicoli.

Con questo articolo, si prova a fare chiarezza sul corretto trattamento dei costi auto ai fini delle imposte dirette (Ires, Irap e irpef).

A regolare il trattamento fiscale dei veicoli utilizzati nell’esercizio di impresa è l’articolo 164 del Tuir, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Partendo dal riferimento normativo cardine, si approfondisce la sua applicazione con un esempio pratico e con un focus su casi particolari.

La norma non contiene una classificazione autonoma dei veicoli a motore, ma rimanda a quella riportata nelle disposizioni sulla circolazione, e attribuisce a ciascuna categoria precise regole e specifici limiti di deducibilità dei relativi costi.

Le istruzioni da seguire, quindi, cambiano sia in base alla tipologia di veicolo che in base all’utilizzo per l’esercizio dell’attività d’impresa (o professionale).

In particolare, la guida tocca i seguenti punti:

  • veicoli a deducibilità integrale,
  • veicoli a deducibilità limitata,
  • spese relative ai veicoli,
  • casi particolari.

Veicoli a deducibilità integrale

È prevista la deducibilità integrale delle spese e dei componenti negativi dei seguenti veicoli:

  • veicoli adibiti ad uso pubblico;
  • autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 D.Lgs. 285/1992, ciclomotori e motocicli, destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Ora, per quanto riguarda i veicoli adibiti ad uso pubblico non vi sono particolari problemi circa la loro individuazione: secondo la Circolare ministeriale n. 48/E/1998 la destinazione a tale uso è riconosciuto attraverso un atto proveniente dalla pubblica amministrazione.

Per quanto concerne invece il requisito della strumentalità, il suo significato è stato chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, in modo decisamente restrittivo, in molti documenti di prassi ministeriale, nei quali è stato chiarito che i veicoli indicati al n. 1 dell’art. 164 Tuir sono quelli “senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata”, come, ad esempio, le auto per le autoscuole, le autovetture possedute dalle imprese di noleggio o i taxi.

Non è pertanto consentita l’integrale deducibilità delle spese relative a veicoli il cui utilizzo ha, comunque, un collegamento, seppure non diretto, con la produzione dei ricavi, come il caso dei veicoli utilizzati per visitare i clienti, il veicolo utilizzato da un fattorino, e altri casi simili.

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Veicoli a deducibilità limitata

Nei confronti delle autovetture aziendali per imprese e professionisti, il trattamento fiscale previsto è di estremo sfavore, basato sul presupposto che esse vengano utilizzate, oltre che nella sfera imprenditoriale/professionale, anche, ed in gran parte, per quella privata.

La lett. b) del comma 1 dell’art. 164 Tuir è dedicato alla disciplina delle autovetture a cosiddetta “deducibilità limitata”.

In particolare, la disposizione in esame prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi a:

  • autovetture di cui alla lett. a) del comma 1 dell’articolo 54 D.Lgs. 285/1992,
  • autocaravan, di cui alla lett. m) del comma 1 dell’articolo 54 D.Lgs. 285/1992,
  • ciclomotori,
  • motocicli,

sono deducibili nella misura del 20%.

Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Inoltre, oltre alla limitazione della percentuale dei costi deducibili (20% o 80% per gli agenti) bisogna tener presente che la norma prevede dei limiti specifici oltre i quali non è possibile operare la deduzione nemmeno nelle percentuali sopra indicate.

Nel caso di acquisto, infatti, non si tiene inoltre conto della parte del costo di acquisizione che eccede:

  • 18.075,99 euro per le autovetture (25.822,84 euro per agenti e rappresentanti di commercio) e gli autocaravan;
  • 4.131,66 euro per i motocicli;
  • 2.065,82 euro per i ciclomotori;

dove il costo d’acquisizione comprende anche i costi accessori, quali Iva indetraibile e costi di trasferimento della proprietà.

L’operare congiunto delle due limitazioni (20% e valore assoluto del costo d’acquisto) comporta che i valori fiscalmente rilevanti per il calcolo degli ammortamenti (e delle plus/minusvalenze in caso di cessione), non potranno superare i seguenti importi:

  • 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan;
  • 826,33 euro per i motocicli;
  • 413,17 euro per i ciclomotori.
Costo Fiscalmente Rilevante Costo Deducibile
Autovetture € 18.075,99 € 3.615,20
Motocicli € 4.131,66 € 826,33
Ciclomotore € 2.065,83 € 413,17

Si veda il seguente esempio:

Un’autovettura viene acquistata al prezzo di 20.000 euro, il coefficiente di ammortamento è del 25% (l’auto quindi viene ammortizzata in un periodo di 4 anni). Poiché la quota di ammortamento deducibile è pari al 20% dell’ammortamento del bene con costo d’acquisto non superiore a 18.075,99 euro, per ciascun anno la quota deducibile da un punto di vista fiscale sarà:

  • € 18.075,99*25% = € 4.519,00 (quota di ammortamento stanziata annualmente a bilancio);
  • € 4.519*20% = € 903,80 (quota di ammortamento deducibile fiscalmente).

Spese relative ai veicoli

Per quanto riguarda le spese relativi ai veicoli aziendali valgono le stesse regole di deducibilità viste sopra; rientrano nella nozione di spese e altri componenti negativi relativi ai veicoli:

  • gli ammortamenti;
  • le spese di impiego (carburanti, lubrificanti, …);
  • le spese di custodia;
  • le spese di manutenzione e riparazione;
  • l’Iva oggettivamente indetraibile;
  • la tassa di immatricolazione;
  • assicurazione;
  • bollo;
  • pedaggi autostradali;
  • interessi passivi;
  • altri costi.

Leggi anche la guida al: Costo chilometrico auto e il calcolo del rimborso

Casi particolari

Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità secondo le regole prima esaminate è ammessa limitatamente ad un solo veicolo, mentre se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Per quanto riguarda invece gli agenti di commercio l’art. 164 del Tuir riserva alla figura dell’agente di commercio (indipendentemente dalla natura giuridica – società, forma individuale, … – rivestita dal soggetto che esercita tale attività) specifici vantaggi in relazione all’acquisto e all’utilizzo dell’autovettura nella considerazione che per tali soggetti l’autovettura rappresenta il principale strumento per l’esercizio della propria attività.

La norma stabilisce una percentuale di deducibilità pari all’80%, rispetto al 20% previsto ingenerale per le imprese, e un valore maggiorato (pari a 25.822,84 euro) quale tetto massimo alla deducibilità dei costi di acquisizione delle autovetture.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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