Da un punto di vista normativo le regole che disciplinano la detraibilità dell’IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese sono contenute nell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
Casi di detraibilità parziale
In particolare la lett. c) dell’art. 19-bis1 prevede la detrazione nella misura del 40% per i “veicoli stradali a motore” utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività d’impresa e per fini privati. Si tratta, a prescindere dalla classificazione in sede di immatricolazione, di tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
In particolare quindi rientrano in questa limitazione:
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- le autovetture destinate al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 9 posti compreso il conducente con motore di qualsiasi cilindrata;
- gli autoveicoli per il trasporto di persone o cose di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg, capaci di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente con motore di qualsiasi cilindrata;
- gli autocarri;
- i motocicli con motore di cilindrata non superiore ai 350 cc;
- i ciclomotori con motore di cilindrata fino a 50 cc.
Esempio
Ipotizziamo che l’impresa BETA SRL acquisti un’autovettura per euro 12.000 + Iva pari ad euro 2.640, per un costo totale di euro 14.640. Non rientrando in nessun dei casi previsti di detraibilità totale l’impresa potrà portare in detrazione il 40% dell’iva esposta in fattura, quindi un importo di euro 1.056, mentre la restante parte dell’iva, pari ad euro 1.584 sarà indetraibile e si sommerà al costo d’acquisto del bene.
Casi di detraibilità totale e indetraibilità
Data la regola generale, che prevede la detraibilità dell’iva su acquisti e relative spese di gestione limitata al 40% analizziamo quali sono i casi invece in cui è prevista l’indetraibilità totale e i casi in cui invece è possibile esercitare la piena detrazione dell’iva.
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Per l’acquisto di motocicli di grossa cilindrata, cioè quelli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e per le spese dei relativi componenti e ricambi, compresi i carburanti e lubrificanti e le prestazioni relative agli stessi (manutenzione, riparazione, custodia e gestione, pedaggi stradali inclusi) opera, infatti, un regime di totale indetraibilità oggettiva dell’iva, tranne il caso in cui tali beni formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (nel caso di professionisti la detrazione e non è mai ammessa).
In deroga alla disposizione che prevede la detraibilità forfetaria dell’iva al 40%, è prevista invece la detraibilità integrale nelle seguenti ipotesi:
- se i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, come nel caso dei veicoli acquistati dal rivenditore (concessionarie di vendita);
- se i veicoli sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Inoltre, per le medesime categorie di veicoli stradali a motore per le quali opera la detrazione forfetaria dell’iva sopra indicate, l’iva risulta invece sempre totalmente detraibile se tali veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, come nei casi dei:
- veicoli utilizzati come taxi;
- veicoli utilizzati, ai fini della formazione, dalle scuole guida;
- veicoli utilizzati per noleggio e leasing.
La limitazione all’esercizio della detrazione prevista per l’acquisto o l’importazione dei veicoli ad utilizzo promiscuo si applica anche, ai sensi della lett. d) dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, per:
- l’acquisto di carburanti o lubrificanti;
- le spese di custodia, manutenzione, riparazione e impiego;
- le prestazioni di noleggio, locazione e leasing;
- i pedaggi stradali.
Infine, ulteriore situazione di detrazione totale dell’iva si ha nel caso di veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, in quanto sono comunque considerati utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa (quindi considerati a tutti gli effetti strumentali).
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Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...
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