Deducibilità dei corsi di formazione e delle spese di vitto e alloggio per i professionisti – Jobs Act Autonomi 2017

Con le nuove disposizioni vengono rivisti i limiti di deducibilità delle spese sostenute per corsi di formazione e aggiornamento. Ecco il dettaglio dei cambiamenti

Deducibilità corsi di formazione e spese vitto e alloggio - Professionisti
 

Con la sua recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore il 14 giugno 2017 la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 contenente “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, meglio noto come  “Jobs act autonomi”.

La nuova Legge introduce molte novità volte a disciplinare vari ambiti del lavoro autonomo, dalle nuove tutele contrattuali al welfare, dagli aspetti fiscali a quelli previdenziali.

In questo articolo delimitiamo il campo della nostra analisi a quelle che sono le novità di carattere fiscale andiamo ad approfondire le modifiche che sono state introdotte all’art. 54 comma 5 del Tuir, in particolare sulle regole ed i criteri di deducibilità:

  • delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente;
  • delle spese di vitto ed alloggio sostenute per l’esecuzione dell’incarico professionale.

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Deducibilità delle spese di formazione

Con le modifiche apportate dal Jobs act autonomi è stato quindi riscritto l’art. 54 co.5 del Tuir che nella nuova formulazione prevede che le spese per l’iscrizione a master e corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili entro il limite annuo di euro 10.000.

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Inoltre viene disposta l’integrale deducibilità,  entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente (tipicamente le agenzie per il lavoro, che assistono il lavoratore autonomo per il suo inserimento nel mercato del lavoro).

Nella previgente disciplina la medesima disposizione prevedeva invece che le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno fossero deducibili nella misura del 50% del loro ammontare; l’ Agenzia delle entrate aveva poi chiarito che tale limitazione dovesse essere applicata anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria creando non pochi malumori soprattutto per quei soggetti iscritti in albi professionali che, per espressa previsione normativa e ordinamentale, sono obbligati a sostenere tali spese in relazione alle quali non vi è alcun dubbio sulla loro inerenza rispetto all’esercizio dell’ attività professionale.

Le nuove disposizioni trovano piena applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017; quindi per i lavoratori autonomi per le spese sostenute per tutto il 2017.

Si pensi quindi un professionista che ha sostenuto nel 2016 spese per la partecipazione a corsi di formazione per 1.000 euro: nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2016 (modello Redditi 2017) potrà dedursi la spese nel limite del 50%, pari quindi a euro 500; se le medesime spese fossero sostenute nel 2017, la deducibilità sarebbe integrale.

Ulteriore novità introdotta è l’integrale deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, quali polizze stipulate per fronteggiare il rischio del mancato pagamento per i servizi prestati dal lavoratore autonomo.

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Deducibilità delle spese di vitto ed alloggio

L’art. 54 co. 5 del Tuir prevede che le spese di vitto ed alloggio siano deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta: il jobs act autonomi interviene su tale disposizione prevedendo che la non applicazione di tali limiti, e quindi la piena deducibilità di tali spese  nel rispetto di alcune condizioni.

Le condizioni richieste per il riconoscimento della deduzione integrale sono:

  • il sostenimento delle stesse da parte del lavoratore autonomo per l’esecuzione dell’incarico conferito;
  • l’addebito analitico delle spese di vitto e alloggio in capo al committente.

Le spese di vitto e alloggio che il lavoratore autonomo sostiene nel corso dell’esecuzione di un incarico, addebitandole al committente, fino all’anno 2016 erano deducibili al 75% (fino a un massimo del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta), a decorrere dal 2017 diventano deducibili al 100%, mentre il relativo rimborso concorre integralmente alla formazione del reddito del professionista.

Nel caso in cui la spesa per l’esecuzione di un incarico conferito venga invece sostenuta direttamente dal committente tali spese non saranno più compensi in natura tassabili a carico del professionista, mentre il committente potrà dedurre tali spese direttamente applicando le regole ordinarie.

Rispetto alle norme in vigore fino al 2016 ulteriore elemento di novità apportato dal Jobs act autonomi è che tale disciplina viene estesa non solamente alle spese di vitto, alloggio viaggio e trasporto ma a tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente, le quali quindi non costituiranno compensi in natura per il professionista.

Anche questa novità trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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