Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’istituzione di un Fondo presso il Ministero del Lavoro destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 da tali categorie di soggetti.
Con comunicato stampa del 7 maggio 2021 il Ministero del lavoro ha reso noto che è stato firmato il decreto interministeriale di attuazione della norma che dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In particolare l’agevolazione, nel limite massimo di euro 3.000 su base annua spetta:
- ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps di cui all’art. 2 co. 26 della Legge n. 335/1995 e che dichiarano redditi di lavoro autonomo;
Sono compresi nell’agevolazione anche i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.
- ai professionisti iscritti alle Casse private, ovvero agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs n. 509/1994 e al D.lgs n. 103/1996;
- ai medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i lavori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i professionisti iscritti alle casse di previdenza devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
- aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’ anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Tali requisiti non si applicano ai soggetti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020.
Easyfatt è il software gestionale utilizzato ogni giorno da oltre 100.000 imprese italiane.
Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’esonero tali soggetti devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:
- non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente;
- non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.
Inoltre per i medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e già in quiescenza l’esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di tali incarichi, conferiti nel corso del 2020.
In tutti i casi, l’esonero parziale può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Per tutti i contribuenti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Inps la domanda per la fruizione del beneficio deve essere presentata entro il 31 luglio 2021 secondo lo schema predisposto dallo stesso Inps allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il contribuente attesta di avere i requisiti richiesti per poter accedere all’agevolazione, oltre che di essere in regola con il versamento della contribuzione obbligatoria.
L’esonero è riconosciuto nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.
L’eventuale contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare entro il 30.11.2021, laddove l’importo complessivo dell’agevolazione spettante a ciascun contribuente sia eccedente rispetto alla contribuzione non ancora versata.
Per contribuenti appartenenti alle casse private le domande per ottenere l’esonero vanno presentate entro il 31.10.2021 direttamente agli enti a cui sono iscritti i quali ne dovranno verificare la regolarità.
L’esonero ha a oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, esclusi i contributi integrativi.
I professionisti, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all’assenza delle situazioni di incompatibilità, dovranno dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Infine per il personale sanitario o sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 già in quiescenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 le modalità di richiesta per la concessione dell’esonero sono distinte:
- per i lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e alla presentazione del quadro RR sez. Il della dichiarazione dei redditi, i quali sono tenuti a presentare domanda all’INPS entro il 31 luglio 2021;
- per medici, infermieri e altri professionisti e operatori tenuti a versare i contributi ai rispettivi enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, i quali dovranno inviare domanda agli enti previdenziali di appartenenza entro il 31.10.2021.
Leggi anche la guida alla Fattura Proforma
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
Vai agli articoli dell'autore >