Fatturazione elettronica tra privati obbligatoria: la strada verso i provvedimenti attuativi

Temi e proposte del Forum multistakeholder voluto dall’Agenzia delle Entrate e dal MEF per arrivare ai provvedimenti attuativi della fatturazione elettronica obbligatoria per tutti di gennaio 2019

Fattura elettronica obbligatoria B2B: i provvedimenti attuativi in arrivo
 

Leggi la Guida Danea: La fatturazione elettronica obbligatoria spiegata semplice

Il dibattito sulla Fatturazione elettronica tra privati obbligatoria dal 1° gennaio 2019 è entrato nel vivo con la discussione degli ormai prossimi provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

I focus del forum voluto dalla stessa Agenzia e dal MEF sono stati:

  • gestione dell’autofattura;
  • ruolo degli intermediari:
  • conservazione ai fini civilistici;
  • la gestione della partita Iva in regime forfettario e di vantaggio.

Molte le proposte portate al tavolo, vediamo le più rilevanti.

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Indirizzamento delle fatture elettroniche

Il Sistema di Interscambio necessita di un indirizzamento per riuscire a consegnare la fattura elettronica al destinatario. Questo è possibile nel caso delle imprese e dei professionisti tramite:

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  • Codice destinatario SdI: quando il cliente possiede un codice di accreditamento SdI, andrà usato questo codice per inviargli la fattura.
  • PEC: l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del cliente al quale SdI inoltrerà la fattura.

In futuro sarà possibile l’indirizzamento tramite un Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC) del cessionario/committente, ovvero di un suo intermediario inserendolo all’interno della fattura nel tracciato XML.

Sarà inoltre possibile “segnalare” la modalità di consegna standard preferita, che prevarrà sul contenuto esposto nella fattura. A tal fine sarà pubblicato un servizio accessibile dal sito dell’Agenzia delle entrate.

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Duplicato informatico delle fatture elettroniche

Il Sistema di Interscambio metterà a disposizione degli utenti un duplicato informatico della fattura elettronica (un PDF o simile), ai sensi dell’art. 23-bis del novellato Codice dell’Amministrazione Digitale, in un’area autenticata e dedicata, dopo l’avvenuta consegna ma anche nel caso si verifichi il caso di una mancata consegna.

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Fattura elettronica: data di emissione e di ricezione ai fini fiscali

L’Agenzia delle entrate ha ribadito che la data di emissione è individuata nella data documento che è riportata obbligatoriamente in fattura, ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72 e tale data corrisponde al momento in cui l’imposta diventa esigibile.

Una importante conferma è arrivata durante il forum: quando SdI scarta la fattura elettronica, la stessa è da considerare come non emessa.

Questo vuol dire che, nel caso in cui il cedente/prestatore avesse già provveduto a registrare la fattura (poi scartata), sarà necessario emettere una nota di variazione interna.

Mentre la data indicata nella ricevuta di consegna dello SDI è quella rilevante ai fini della detraibilità.

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Autofattura elettronica: come fare

Uno dei temi più delicati affrontati è senz’altro stato quello relativo all’uso dell’autofattura. Esistono varie tipologie di autofattura disciplinati dalle vigenti disposizioni tributarie e che hanno anche delle differenti regole di registrazione.

Le proposte del forum:

  • viene implementato il formato XML attuale per permettere di gestire un nuovo «tipo documento» per ogni tipologia di autofattura prevista dalla normativa;
  • sono inseriti nel formato XML attuale tre nuovi tipi documento che corrispondono a:
    • autofattura ex articolo 6 comma 8 del DPR633/72, caso in cui si verifica la mancata ricezione della fattura oltre i 4 mesi dalla sua emissione,
    • autofattura che produce una detraibilità IVA,
    • autofattura che non produce detraibilità IVA.
  • rispetto al formato XML attuale, viene implementato un nuovo tipo documento solo per ex articolo 6 comma 8 del DPR633/72, gestendo le altre ipotesi con dei chiarimenti da emanare e riferiti alla corretta compilazione del formato XML.

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Leggibilità: come leggere la fattura elettronica

La leggibilità delle e-fatture è un tema estremamente delicato e da tempo dibattuto. La fattura elettronica originale è un file XML nel formato FatturaPA. Vi è però la facoltà da parte di chi trasmette la fattura elettronica di inviare anche un PDF allegato.

Attenzione: l’allegato non ha valore, specie in caso di differenze di contenuto (non di forma) tra XML e PDF!

L’Agenzia delle entrate renderà comunque leggibile la fattura elettronica nell’area autenticata dell’utente e offrirà in gratuitamente il visualizzatore.

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Firma digitale

L’Agenzia delle Entrate sta valutando di accettare anche fatture elettroniche non firmate digitalmente.

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Conservazione delle fatture elettroniche

La Legge di Bilancio 2018 stabilisce che l’invio attraverso il Sistema di Interscambio adempie all’obbligo di conservazione ai soli fini fiscali. Attualmente è in corso un esame da parte del Ministero delle Finanze in merito all’efficacia della conservazione delle fatture elettroniche anche ai fini civilistici e penali.

Estremamente rilevante è la notizia riportata dal sito Agenda Digitale secondo la quale:

“…tale possibilità riguarda solo i soggetti che emettono la singola fattura dal portale SDI e che chiedono contestualmente la sua conservazione, escludendo di fatto la possibilità di ricorrere alla conservazione da parte dello SDI nei casi di trasmissione di flussi di fatture elettroniche.”

Speriamo che questa notizia presto venga smentita e si proceda piuttosto a una uniformazione della conservazione da parte del SdI sia ai fini fiscali, sia ai fini civilistici per tutti i soggetti semplificando fortemente gli adempimenti in merito.

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Soggetti Iva esclusi e consumatori finali

I soggetti esonerati dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica sono i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario. Questi saranno infatti considerati alla stregua di consumatori finali.

La fattura elettronica emessa verso uno di questi soggetti sarà messa a sua disposizione nell’apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate. Chi emette fattura dovrà inoltre consegnare una copia della fattura, cartaceo o elettronica (pdf), salvo rifiuto del cliente.

La proposta al Forum è stata quella di inserire nella copia la seguente dicitura «entro XX ore la fattura elettronica originale sarà disponibile al link…. del sito dell’Agenzia delle entrate».

Chiaramente i soggetti in regime forfetario e di vantaggio potranno comunque scegliere di emettere e ricevere le fatture elettroniche tramite SdI.

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Rinvio della fatturazione elettronica

Il forum ha sottolineato come non sia possibile accogliere le poche richieste avanzate per il rinvio con partenza differenziata per tipologia di contribuenti, questo perché il quadro normativo di riferimento è stato da tempo definito e l’avvio previsto per il 1° luglio 2018 è oramai alle porte.

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

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