Nell’ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali, l’art. 12 del D.L. n. 34/2019 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica negli scambi tra Italia e San Marino.
Il D.M. 21.06.2021, entrato in vigore il 01.10.2021, contiene le disposizioni attuative della norma, mentre il Provvedimento del 05.08.2021 (come poi modificato dal Provvedimento del 29.09.2021) contiene le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
In attuazione delle disposizioni contenute del D.M. 21.06.2021 viene previsto un periodo transitorio dal 01.10.2021 al 30.06.2022 durante il quale entrambi gli operatori possono emettere i documenti in formato elettronico o utilizzare ancora il formato cartaceo; a decorrere dal 01.07.2022 la norma sarà a regime e le fatture potranno essere emesse solo in formato elettronico salvo specifiche esclusioni di Legge.
In particolare il Decreto regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:
- cessioni di beni verso San Marino;
- acquisti di beni da San Marino con e senza addebito d’imposta.
Cessioni di beni verso San Marino
Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici sanmarinesi identificati nel territorio dalla Repubblica di San Marino, devono riportare il numero identificativo del cessionario sammarinese e vanno trasmesse tramite lo SDI (Sistema d’Interscambio) all’ufficio tributario di San Marino.
L’ ufficio tributario, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione:
- convalida la regolarità della fattura;
- comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.
La fattura, una volta convalidata, viene messa a disposizione del cedente italiano all’interno della propria area riservata del portale di “Fatture e corrispettivi” che potrà visualizzare il documento elettronico e l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino.
Nel caso in cui entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non abbia convalidato la regolarità della fattura, l’operazione viene riqualificata come operazione imponibile e va assoggettata a iva: l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi deve emettere nota di variazione, ai sensi dell’art. 26, co. 1, del D.p.r. n. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Pertanto ai fini della corretta compilazione della fattura elettronica l’operatore italiano dovrà riportare:
- il numero identificativo del cessionario sanmarinese;
- nel campo codice destinatario il codice “2R4GTO8” (codice reso noto dall’Ufficio Tributario di San Marino con la Circolare n. 92466 del 31.8.2021);
- nel campo natura il codice N3.3 (che identifica le cessioni di beni non imponibili Iva effettuate nei confronti di operatori sammarinesi).
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Nel caso di esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica è possibile per i cedenti italiani emettere la fattura in formatocartaceo. In tale circostanza il documento deve essere emesso in tre esemplari, due dei quali vanno consegnati al cessionario sanmarinese.
Per poter beneficiare della non imponibilità è necessario che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.
Se entro quattro mesi dall’emissione della fattura l’operatore italiano non ha ricevuto dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’ufficio tributario San Marino è tenuto a darne comunicazione allo stesso Ufficio e per conoscenza al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Inoltre se entro i trenta giorni successivi non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata dovrà emettere una nota di variazione, ai sensi dell’art. 26, co. 1, del D.p.r. N. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Nel caso invece di operazioni attive effettuati nei confronti di privati sanmarinesi queste saranno assoggettate a iva in Italia, a esclusione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza.
Acquisti di beni da San Marino
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Gli acquisti di beni da parte di operatori economici nazionali presso soggetti residenti a San Marino devono essere assoggettati a iva: il Decreto del 21.06.2021 disciplina gli adempimenti a carico degli operatori nazionali distinguendo i casi in cui:
- la fattura viene emessa in formato elettronico o cartaceo;
- venga addebitata o meno l’iva.
Le fatture elettroniche emesse da operatori economici identificati a San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino allo SDI, che le recapita al cessionario italiano il quale può visualizzale all’interno della propria area riservata del portale “fatture e corrispettivi”.
Nel caso di emissione della fattura elettronica con indicazione dell’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario di San Marino il quale entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
Successivamente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario di San Marino.
L’ esito positivo del controllo viene reso noto telematicamente sia all’ufficio tributario di San Marino che al cessionario italiano il quale da tale momento può operare la detrazione dell’imposta.
Nel caso in cui la fattura elettronica emessa dall’operatore di San Marino non indichi l’ammontare dell’IVA dovuta l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI dovrà:
- assolvere l’imposta ai sensi dell’art. 17, co. 2, del D.p.r. n. 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche (utilizzando il “Tipo documento” TD19);
- annotare le fatture nei registri iva vendite e acquisti previsti dagli artt. 23 e 25 del D.p.r. n. 633/1972, secondo le modalità e i termini in essi stabiliti.
In caso di emissione della fattura cartacea con indicazione dell’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, il cedente sammarinese deve:
- emettere fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
- presentare all’ufficio tributario di San Marino dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegnare all’ufficio tributario la somma corrispondente all’ammontare dell’Iva che risulta dovuta;
- trasmettere all’acquirente italiano la fattura originale restituita dall’ufficio tributario che l’ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.
La fattura ricevuta dall’acquirente italiano va annota nel registro degli acquisti di cui all’’art. 25 del D.p.r. n. 633/1972 ai fini della detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa.
Se la fattura cartacea non indica l’ammontare dell’IVA dovuta l’operatore economico sammarinese:
- emette fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
- presenta all’ufficio tributario di San Marino le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
- trasmette al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall’ufficio tributario di San Marino dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.
L’acquirente italiano:
- assolve l’imposta a norma dell’art. 17, co. 2 del D.p.r. n. 633/1972, indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;
- annota le fatture nei registri iva delle vendite e degli acquisti a norma degli artt. 23 e 25 del D.p.r. n. 633/1972 secondo le modalità e i termini in essi stabiliti, potendo così operare la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa.
Nel caso infine di acquisti di beni da parte di soggetti privati italiani (ad esclusione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza) questi saranno assoggettati ad Iva a San Marino.
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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