Attenzione: fatture a cavallo d’anno e detrazioni

Come registrare correttamente le fatture tra dicembre e gennaio, ovvero i sempre temibili documenti a “cavallo d’anno”

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Come noto l’art.1 co. 1 del D.p.r. 100/98 così come modificato dal D.L. 119/2018, prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato con riferimento alla liquidazione nella quale si è verificato il presupposto per l’esigibilità, purché il documento di acquisto sia ricevuto e registrato sul libro acquisti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con esclusione, tuttavia, dei documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Bisogna prestare particolare attenzione quindi alla corretta registrazione dei documenti a “cavallo d’anno”.

In particolare:

  • per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nel mese di gennaio 2020 la detrazione dell’iva potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2020 o, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno 2020.
    Pertanto tali documenti, anche se ricevuti entro il 15.01.2020 non potranno essere annotati nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019.
  • per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nel mese di dicembre 2019 la detrazione dell’Iva potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di dicembre 2019 o al più tardi, nella dichiarazione Iva dell’anno 2019 in scadenza al 30.04.2020.
    In tal caso infatti tali documenti andranno annotati “separatamente” nel registro acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Mod. Iva 2020 (per l’anno 2019), senza rientrare in una liquidazione Iva.

IMPORTANTE: in caso di dubbi, il tuo commercialista o consulente di fiducia è la persona giusta per consigliarti in merito.

Esempi pratici

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Esempio #1

Data fattura: 30.12.2019

Data ricezione Sdi: 31.12.2019

Annotazione registro Iva acquisti: 31.12.2019

La detrazione dell’IVA potrà essere esercitata nel mese di dicembre 2019.

Esempio #2

Data fattura: 30.12.2019

Data ricezione Sdi: 07.01.2020

Annotazione registro Iva acquisti: 07.01.2020

La detrazione dell’IVA potrà essere esercitata nel mese di gennaio 2020.

Esempio #3

Data fattura: 30.12.2019

Data ricezione Sdi: 31.12.2019

Annotazione registro Iva acquisti: 07.01.2020

In questo caso poiché la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2019 la detrazione dell’Iva non potrà essere esercitata né nella liquidazione del mese di dicembre né in quella del mese di gennaio 2020: sarà invece possibile registrare la fattura nell’apposito registro sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020.

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