Il contributo a fondo perduto del Decreto “Sostegni”

A chi spetta il contributo a fondo perduto? Come fare domanda e requisiti per accedere ai ristori rivolti alle Partite Iva.

Il contributo a fondo perduto del Decreto “Sostegni”
 

Tra le misure più rilevanti contenute nel D.L. n. 41/2021 (Decreto “Sostegni”) troviamo senza dubbio il contributo a fondo perduto destinato a sostenere le varie attività economiche maggiormente danneggiate dall’emergenza coronavirus.

A chi spetta il contributo? Soggetti ammessi e soggetti esclusi

L’art. 1 del Decreto prevede che il contributo a fondo perduto possa essere richiesto da tutti i soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

NB. Anche i contribuenti minimi e forfettari possono dunque, rispettati i requisiti richiesti, accedere all’agevolazione in esame.

Attenzione invece alle categorie di soggetti esclusi; il contributo infatti non spetta:

  • ai soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
  • ai soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
  • enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Requisiti per accedere ai ristori

Ai fini dell’ottenimento del contributo il Decreto stabilisce alcuni specifici requisiti:

  • aver conseguito nell’anno 2019 un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro;

NB. Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021.

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

NB. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale requisito; per tali soggetti non è quindi necessario verificare la riduzione di fatturato.

Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019, percentuale che varia a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono riepilogate nella seguente tabella:

  Percentuale        Ammontare ricavi/compensi 2019
  60%     inferiori o pari ad euro 100.000
  50%   superiori a 200.000 fino a 400.000
  40%   superiori a 400.000 fino a 1.000.000
  30%   superiori a 1.000.000 fino a 5.000.000
  20%   superiori a 5.000.000 fino a 10.000.000

 

Il contributo è riconosciuto per un importo:

  • non superiore ad euro 150.000;
  • non inferiore a:
    • euro 1.000 per le persone fisiche;
    • euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato distinguendo i soggetti che hanno attivato la partita iva fino al 31.12.2018 e quelli che l’anno attivata a partire dal 01.01.2019.

Per i primi:

  • se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa (almeno del 30%, in quanto requisito di accesso al contributo), a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo.

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019:

  • se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa (superiore, pari o inferiore al 30%), a tale importo si applica la percentuale prevista, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo;
  • se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

Modalità di erogazione del contributo

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A scelta del beneficiario, l’erogazione del contributo può avvenire:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

Come fare domanda e invio dell’istanza

Per poter effettuare la richiesta del contributo è necessario presentare una specifica istanza, il cui modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021:

  • direttamente dal contribuente;
  • avvalendosi un intermediario.

Per ulteriori chiarimenti è indispensabile fare sempre riferimento alle linee guida pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, considerando l’importanza e la complessità dell’argomento, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio commercialista o consulente di fiducia.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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