Il contributo a fondo perduto “perequativo”

Il “Decreto Sostegni-bis”, ha previsto l’erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19

Il contributo a fondo perduto “perequativo”
 

Il D.L. n. 73/2021, noto come “Decreto Sostegni-bis“, ha previsto l’erogazione di aiuti alle imprese in difficoltà tramite un nuovo contributo a fondo perduto a favore di imprese e professionisti maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19.

Potranno beneficiare del contributo in esame tutti i titolari di partita IVA, residenti in Italia che:

  • esercitano attività d’impresa, arte o professione;
  • siano titolari di reddito agrario come definito dall’articolo 32, Tuir.

Il contributo a fondo perduto non può spettare, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.05.2021 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2021), agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir, nonché agli intermediari finanziari o società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Condizioni per accedere al contributo a fondo perduto per imprese e professionisti colpiti dal Covid

La norma prevede due specifiche condizioni per poter fruire del contributo in esame:

  1. aver conseguito, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro (quindi per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si dovrà verificare l’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019);
  2. vi sia stato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Ammontare dei contributi erogati e base imponibile

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L’ammontare del contributo dovrà quindi essere determinato applicando una specifica percentuale, che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da applicare alla differenza tra il risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019.

Tale differenza va considerata al netto dei contributi a fondo perduto già eventualmente concessi di cui:

  • all’art. 25 del D.L.  n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”);
  • agli articoli 59 e 60 del D.L.  n. 104/2020 (“Decreto Agosto”);
  • agli artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020 (“Decreto Ristori”);
  • all’art. 2 del D.L. 172/2020 (“Decreto Natale”);
  • all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”);
  • all’art. 1, co. da 1 a 3 e da 5 a 13, D.L.  n. 73/2021 (“Decreto Sostegni-bis”).

In ogni caso per tutti i soggetti beneficiari l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Analogamente agli altri contributi erogati in seguito all’emergenza COVID anche questa agevolazione non concorre né alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte (IRPEF e IRES) né alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP.

Come ricevere il contributo, le modalità previste dal Decreto

Per quanto riguarda le modalità di fruizione il contribuente può scegliere di beneficiare del contributo:

  • totalmente sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate;
  • direttamente, nel qual caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’accredito dello stesso sul c/c intestato al soggetto beneficiario.

Per ottenere il contributo a fondo perduto professionisti e imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, una specifica richiesta all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.

La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa:

  • direttamente dal soggetto interessato oppure,
  • tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario dovranno essere definiti con un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (ad oggi non ancora emanato).

Compilazione dei campi e differimento dei termini di trasmissione della dichiarazione.

Con il Provvedimento del 04.09.2021 sono invece stati individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto (scarica l’ALLEGATO A dal sito dell’Agenzia delle Entrate).

Infine la norma prevedeva che la domanda per la fruizione del contributo potesse essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 fosse stata  presentata entro il 10 settembre 2021.

Con il comunicato stampa del MEF n.172 del 06.09.2021 il Ministero ha differito dal 10 al 30 settembre il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto “perequativo”.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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