Abusi edilizi: quando il proprietario di un terreno risponde per i reati altrui

Il proprietario può rendersi immune dalla responsabilità penale dando prova certa che il committente ha agito contro la sua volontà.

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Cassazione 19225/2019 dello scorso 7 maggio: nel caso di opere edilizie realizzate su fondi altrui incombe sul proprietario degli stessi dare la prova che l’attività considerata illecita sia stata realizzata contro la sua volontà.

Anche per il proprietario di un fondo sul quale sono state realizzate opere edilizie illecite da parte di altri, si configura una responsabilità penale, salvo che non provi che esse siano state compiute a sua insaputa e contro la sua volontà.

Opere abusive: occhio agli abusi edilizi se si è proprietari…

È questo importantissimo principio contenuto nella sentenza 19225/2019 dello scorso 7 maggio della Corte di Cassazione, ‘derivante’ dal caso di un manufatto di circa 80 mq costruito da parte di un committente ma non proprietario del fondo sul quale venivano svolte le opere. L’attività edilizia era stata compiuta in assenza delle autorizzazioni, e quindi scattava il procedimento penale a carico di proprietario del fondo e del committente, entrambi condannati alla pena detentiva prevista dalla normativa per i casi di costruzioni realizzate in assenza di permesso di costruire e autorizzazione in zona vincolata (art. 44. comma 1, lettera c e 83 e 95 del dpr 380/2001 e 181 comma 1bis del d.lgs. 42/2004).

Essendo state le opere compiute da altri, a sua insaputa ed ad ogni modo contro la sua volontà, dato che non aveva ricevuto alcuna informazione circa la loro esecuzione, il proprietario del terreno ricorreva in Cassazione, sostenendo di non poter essere in alcun modo considerato responsabile per un fatto interamente compiuto e realizzato da parte di altri.

Bastano elementi indiziari per la responsabilità penale del proprietario

Per la Cassazione, invece, proprietario e committente sono entrambi responsabili. Peraltro la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in sede di legittimità, ha individuato il fondamento della responsabilità della proprietaria, dando rilievo non solo al titolo proprietario del terreno, sul quale era in corso di edificazione il manufatto abusivo, ma anche alla presenza dell’imputata al momento del sopralluogo ed al rapporto di parentela esistente con l’esecutore materiale delle opere abusive.

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Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione in tema di reati edilizi, tra l’altro, l’individuazione del proprietario non committente quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, come la piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, l’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, i rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, la presenza di quest’ultimo “in loco” e lo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (Sez 3,n.52040 del11/11/2014, Rv.261522); grava, inoltre, sull’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (Sez. F, n.35537 del 28/08/ 2003, Rv.228295).

Come rendersi immune dalla responsabilità penale?

Riassumendo: il proprietario, per rendersi immune dalla responsabilità penale, deve dare la prova certa che il committente abbia compiuto i lavori contro la sua volontà ed a sua insaputa. Solo così potrà essere assolto, non potendosi in casi come questo ravvisare alcuna sua responsabilità. Non avrebbe infatti senso condannare una persona sulla base della sola titolarità di un fondo e in assenza di ogni colpa.

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Avvocato civilista e Presidente del Polo di Diritto Immobiliare. Sopravvissuto ad un'infanzia senza smartphone e tablet, conduco il mio studio legale a tempo pieno e cresco le mie figlie a tempo pieno... ...

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