Crisi d’Impresa: cos’è e cosa cambia con il nuovo Codice della Crisi

Il 16 luglio è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa. Quando un’impresa si può definire in crisi? E quali sono i cambiamenti apportati dal nuovo Codice? Scopriamolo insieme.

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Dal 16 luglio è in vigore il nuovo Codice della Crisi. Da questa data non si parla più di fallimento e le imprese vengono sorvegliate per evitare che la crisi diventi non più superabile e sfoci nella composizione negoziale della stessa.

Vediamo di definire prima il concetto di crisi e poi entrare nel merito del nuovo Codice della Crisi.

Crisi d’impresa: definizione, come si manifesta e come si monitora

La nozione di crisi viene definita dalla prassi professionale come l’incapacità corrente dell’azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate.

In tale prospettiva è necessario affermare che “sul piano economico – finanziario” lo stato di crisi d’impresa può definirsi la situazione d’incapacità, tendenziale e temporanea dell’impresa, misurabile ex ante in termini di probabilità, di generare in via continuativa e non episodica, un adeguato flusso di cassa operativo.

Lo stato di crisi in una azienda si può manifestare attraverso fenomeni di natura esogena che di natura endogena. Dei fenomeni di natura endogena, la situazione più frequente è una crisi di liquidità di solito imputabile a:

  • una struttura finanziaria sbilanciata (ad esempio il finanziamento di investimenti con linee di breve termine),
  • oppure a una errata gestione del circolante commerciale (dilazione ai fornitori inferiori rispetto ai clienti, una gestione del magazzino non efficace, ecc).

Queste situazioni, se non ben gestite, possono portare a compromettere la continuità aziendale per sfociare in un vero e proprio stato di insolvenza.

La crisi manifesta l’evidenza di una non remota probabilità di insolvenza. Tale manifestazione come accade nella realtà non è ancora percepibile da soggetti terzi (l’azienda continua ad adempiere alle proprie obbligazioni) ma è immediatamente rilevabile dai principali indicatori economico – finanziari.

È bene infine sottolineare come lo stato di insolvenza rappresenta l’esito finale di una crisi divenuta irreversibile.

Per monitorare pertanto le performances aziendali è indispensabile pertanto agire su due fronti:

  • Una visione backward-looking che permette di fotografare lo stato di salute dell’impresa negli ultimi esercizi e nell’esercizio in corso e valutare eventuali squilibri in termini di redditività, solvibilità e liquidità.
  • Una visione forward-looking che permette di poter valutare in ottica prospettica la capacità dell’azienda di generare flussi di cassa netti positivi in grado di ripagare i flussi di debito dell’azienda nell’arco dei 12 mesi successivi.

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Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa: cosa cambia

A partire dall’entrata in vigore del nuovo Codice, le imprese devono dotarsi su base volontaria di un apparato di controllo organizzativo e amministrativo-contabile adeguato alla propria dimensione e complessità aziendale.

In base a tale disposizione, l’imprenditore individuale deve adottare tutte le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio tutte le iniziative necessarie a farvi fronte, mentre l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c.

L’aspetto però più rilevante è che l’art. 3 del Codice della Crisi stabilisce i parametri per ritenere necessaria l’attuazione di misure per l’emersione della crisi quali:

  1. Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico – finanziario
  2. Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali per la previsione di cui al comma 4 ovvero:
    1. L’esistenza di debiti per retribuzioni  scadute da almeno trenta giorni pari a oltre le metà dell’ammontare.
    2. L’esistenza  di debiti verso fornitori scaduti  da almeno novanta giorni di ammontare  superiore a quello dei debiti non scaduti
    3. L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanti giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualche forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni
    4. L’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25 novies, comma 1 del Ccii.
  3. Ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2.
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Appare evidente come l’imprenditore stesso debba pertanto su base volontaria dotarsi di un adeguato assetto organizzato contabile per monitorare in modo continuativo le performance della propria azienda, attraverso l’elaborazione di attendibili proiezioni economiche – finanziarie ed escludere la responsabilità diretta e quindi il proprio coinvolgimento patrimoniale nel caso la propria azienda dovesse entrare in stato di crisi e non superare la composizione negoziale (Cnc) della stessa.

Qualora lo stato di crisi sia accertata e conclamata (ovvero squilibrio economico- finanziario o mancato rispetto dei segnali di previsione) l’imprenditore dovrà chiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente qualora risulti ragionevole perseguire il risanamento dell’impresa. L’esperto in questione avrà il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri eventuali soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi.

Detto ciò emergono di conseguenza nuove responsabilità che dovranno essere ben condivise tra i soggetti delegati al controllo dell’azienda. Evolve quindi anche il ruolo del professionista che da soggetto esterno delegato all’elaborazione del bilancio e dei controlli fiscali diventa a tutti gli effetti un soggetto attivo delegato al monitoraggio delle performance aziendali. Una vera e propria “sentinella” considerato che ha a disposizioni tutti gli strumenti e le informazioni per una diagnosi precoce dello stato di salute dell’azienda. Il professionista dovrà in queste nuova veste avere a disposizione un sistema informativo efficace in grado di calcolare alcuni indicatori economico – finanziari chiave e il benchmark con i concorrenti, così come il rating aziendale e come vedremo poi meglio dare seguito al calcolo del Debt Service Coverage Ratio (DSCR) come indicatore prospettico di sostenibilità futura.

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Sindaci e revisori: compiti ed obblighi

Compito del collegio sindacale è quello di verificare insieme all’organo amministrativo che l’assetto dell’impresa sia adeguato, che l’impresa abbia un equilibrio economico finanziario soddisfacente e qual è il prevedibile andamento della gestione. In caso emergano fondati indizi della crisi di impresa, questi dovranno essere segnalati immediatamente allo stesso organo amministrativo in forma scritta. Solo la tempestiva segnalazione costituisce infatti causa di esonero dalla responsabilità solidale che investe sindaci e revisori per le conseguenze pregiudizievoli delle azioni poste in essere dall’organo amministrativo.

Oltre al controllo dell’attività degli amministratori, i compiti del collegio sindacale si estendono a:

  • alla gestione sociale dell’impresa,
  • alla tenuta dei libri contabili,
  • alla formazione del bilancio,
  • alla vigilanza sull’osservanza della normativa e dello statuto.

Il controllo sull’amministrazione va esercitato in maniera continuativa attraverso ispezioni alla società, la quale non può rifiutarsi di fornire l’accesso a tutte le informazioni necessarie. Inoltre il collegio sindacale è tenuto a riunirsi in assemblea con cadenza trimestrale e a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee dei soci al fine di raccogliere con tempestività tutte le informazioni utili per verificare che l’organo amministrativo svolga con professionalità e correttezza le proprie funzioni.

Il nuovo Codice della Crisi di impresa ha esteso dunque notevolmente le attività del collegio sindacale. In passato, sindaci e revisori erano relegati a una funzione di controllo della governance, con poteri di intervento limitati. Ora invece dovranno essere in grado di partecipare attivamente alla gestione aziendale, analizzarne lo stato di salute, monitorare l’andamento, conoscere le banche dati, elaborare statistiche settoriali, iniziare a fare i benchmark con il mercato e i vari competitor. Sarà dunque necessario sviluppare nuove competenze e dotarsi di strumenti adeguati che consentano di semplificare e automatizzare le procedure di controllo e monitoraggio della società.

La soluzione di TeamSystem: Check Up Impresa

In risposta alle nuove esigenze e obblighi introdotti dal nuovo codice della crisi alle imprese e agli studi professionali, TeamSystem ha introdotto sul mercato una soluzione tecnologica fortemente innovativa chiamata Check Up Impresa, sviluppata in collaborazione con l’Agenzia di Rating modefinance, accreditata Esma ed Ecai presso Banca d’Italia e fortemente vocata all’automazione del processo di analisi e monitoraggio del rischio di credito.

Check Up Impresa consente di effettuare una diagnosi dell’andamento aziendale, utile sia ad analizzare lo stato di salute dell’impresa, a prevederne l’andamento nei successivi sei mesi e a individuare i segnali di potenziale squilibrio economico, finanziario e patrimoniale prima del manifestarsi della crisi, che in una fase preliminare per effettuare un’analisi del cliente prima di accettare un eventuale incarico.

All’interno di Check Up Impresa sono inclusi modelli per il calcolo degli indicatori della crisi previsti dal nuovo codice, a partire dall’analisi dei flussi di cassa e la stesura automatica del rendiconto finanziario – redatto sulla base degli ultimi bilanci depositati, scaricabili direttamente dalle Camere di Commercio – alla redazione guidata del budget di tesoreria, fino al calcolo automatico del Debt Service Coverage Ratio (DSCR) e degli indicatori previsti dal sistema di allerta. A ciò si accompagnano i modelli per l’analisi del merito creditizio MORE sviluppati dall’Agenzia di rating modefinance, dal calcolo del rating, alla valutazione automatica e all’interpretazione della Centrale Rischi, fino al calcolo del rating del Mediocredito Centrale (rating MCC) per conoscere preventivamente le possibilità di accesso dell’impresa a prestiti e garanzie bancarie e a indirizzare l’organo amministrativo verso strategie economico-finanziarie sostenibili nel medio e lungo periodo.

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

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