Come noto la Manovra correttiva (D.L. 50/2017) ha apportato rilevanti modifiche alle regole per l’esercizio della detrazione iva degli acquisti (disciplinate dall’ art. 19 del D.p.r. 633/1972) e quelle per l’annotazione nei registri Iva dei relativi documenti (art. 25 del D.p.r. 633/1972).
In particolare le nuove disposizioni prevedono, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 01.01.2017 che:
- il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (nuova formulazione dell’ art. 19, co.1, D.p.r. 633/1972);
- il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e’ esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (nuova formulazione dell’ art. 25, D.p.r. 633/1972).
La Circolare n. 1/2018 dell’Agenzia delle entrate ha finalmente chiarito alcuni dubbi che erano stati sollevati da parte degli operatori addetti ai lavori in merito al mancato coordinamento tra le due nuove disposizioni.
In particolare l’Agenzia ha chiarito che il coordinamento tra le due norme deve essere in linea con i principi comunitari, tenendo presente anche l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea, i quali indicano che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:
- oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione;
- anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
L’applicazione di tali principi determina quindi, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972, così come riformulati dal D.L. n. 50/2017), che il giorno da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
- (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;
- (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 dello stesso D.p.r. 633/1972.
È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.
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Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.
Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
Esempio di detrazione IVA
Quindi ad esempio una fattura di acquisto ricevuta nel 2018 ma relativa a beni consegnati nel 2017 (operazione effettuata nel 2017) potrà essere registrata, al più tardi entro il 30.04.2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2018).
Diventa molto importante quindi, ai fini del corretto esercizio della detrazione iva, verificare l’esatto momento di ricezione della fattura: sul punto l’Agenzia ha chiarito che laddove non vengano utilizzati strumenti quali la PEC o altri sistemi in grado di attestare la ricezione del documento, la ricezione deve risultare da una corretta tenuta della contabilità (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nel citato art. 25 in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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