Mi viene frequentemente richiesto da parte di lavoratori dipendenti se vi sono cause di incompatibilità tra l’attività svolta come dipendente ed un’eventuale apertura della partita iva per lo svolgimento di un’attività professionale o d’impresa.
Bisogna prima di tutto fare una netta distinzione tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, in quanto le regole sono radicalmente diverse; in secondo luogo bisogna analizzare distintamente gli aspetti giuridici, fiscali e previdenziali.
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Dipendente del settore privato e partita IVA
Nel caso di dipendenti del settore privato non ci sono particolari problemi di compatibilità per l’esercizio di un’attività professionale o d’impresa da parte di un soggetto che è già lavoratore dipendente a patto che non vi sia concorrenza tra le due attività.
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Ed è proprio l’aspetto giuridico quello maggiormente delicato che deve essere attentamente valutato: l’art. 2105 del codice civile infatti dispone “l’obbligo di fedeltà” prevedendo che il “prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. La violazione di tale obbligo di fedeltà può costituire infatti giusta causa per un licenziamento del lavoratore.
Anche se in linea generale non vi è obbligo da parte del dipendente di comunicare (salvo che non sia espressamente previsto dal contratto) al datore di lavoro l’attività d’impresa o di lavoro autonomo che si va ad intraprendere è consigliabile informarlo preventivamente per non incorrere in spiacevoli contenziosi.
Dipendente pubblico part time e tempo pieno, e partita IVA
Nel caso invece di dipendente pubblico la questione è più complicata: la regola base è che il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende.
A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con orario di lavoro inferiore al 50% di quello a tempo pieno.
La violazione di tale divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall’impiego: tuttavia, in alcuni casi, comunque, il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso, ma solo al verificarsi di determinate condizioni, quali:
- la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico;
- il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.
I dipendenti part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria possono svolgere un’altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con un’amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente, mentre i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione.
Dipendente e partita IVA considerazioni di carattere fiscale e previdenziale.
Da un punto di vista fiscale non vi sono assolutamente vincoli in caso di coesistenza di redditi di lavoro dipendente e redditi d’impresa o di lavoro autonomo i quali andranno regolarmente dichiarati e versate le relative imposte.
In merito alla tipologia di dichiarazione da utilizzare è preclusa la possibilità di presentare il modello 730, tipologia di dichiarazione riservata esclusivamente ai lavoratori titolari solo di redditi di lavoro dipendente, ma dovranno necessariamente presentare il modello redditi PF.
Inoltre, da tener presente che vi sono dei vincoli per poter accedere alle agevolazioni del regime forfettario: non possono accedere a tale regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compreso il reddito da pensione), eccedenti l’importo di euro 30.000. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Pertanto se il lavoratore dipendente decide di avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nell’anno 2017, per poter poter accedere al regime forfetario deve verificare che nel 2016 non abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ad euro 30.000. In caso contrario potrà comunque avviare l’attività, ma con un regime fiscale ordinario.
Per approfondimenti sulla fiscalità del regime forfettario, leggi anche “regime forfettario tassazione”.
Da un punto di vista previdenziale invece dobbiamo distinguere se il dipendente andrà ad esercitare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Nel primo caso infatti dovrebbe iscriversi alla gestione IVS (artigiani e commercianti); tuttavia nel caso in cui il lavoro dipendente rappresenti comunque l’attività prevalente rispetto all’attività d’impresa, sia in termini di tempo che in termini reddituali, non sarà necessaria l’iscrizione ed il versamento dei relativi contributi.
Nel caso di attività di lavoro autonomo invece sarà necessaria l’iscrizione alla Gestione separata INPS ed il versamento dei contributi sul reddito derivante dall’attività professionale, con applicazione di aliquote ridotte (per l’anno 2017 l’aliquota è stata fissata al 24%); infine nel caso di attività di lavoro autonomo con iscrizione ad un albo professionale, previa verifica anche in questo caso dell’esistenza di eventuali incompatibilità con l’attività di lavoro dipendente, non sarà necessaria l’iscrizione alla relativa cassa.
Leggi anche: Aprire e chiudere partita IVA: quanto costa e come si fa?
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