L’art. 1118 c.c. prevede che il condomino non possa rinunciare all’uso di una o più parti comuni sottraendosi così ai relativi oneri in termini di spese.
Cosa significa tale principio?
Partiamo da un caso concreto. L’ufficio dove lavoro ha un accesso sul giardino e un accesso sulle scale; se io dovessi chiudere la porta che dà sulle scale, non potrei sottrarmi all’obbligo di pagare le spese di manutenzione di tale parte comune in quanto (pur non accedendovi più) ne rimarrei comproprietario.
Al generale principio di cui sopra, fa eccezione la possibilità di rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento come previsto dal quarto comma dell’art. 1118 c.c.. Tale diritto deve essere inquadrato all’interno dei limiti previsti dalla norma.
Chi si distacca:
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- rimane comproprietario dell’impianto;
- deve compartecipare a tutte le spese di manutenzione straordinaria ed a tutte le spese di manutenzione ordinaria (spese di conservazione);
- non deve creare squilibri di funzionamento all’impianto condominiale;
- non deve provocare aggravi di spesa agli altri condomini. Quest’ultimo è un aspetto spesso sottovalutato, ma molto importante; per non provocare aggravi di spesa agli altri condomini, dovrò farmi carico della cosiddetta “quota fissa”. Pensare diversamente significherebbe caricare gli altri proprietari di tutte le dispersioni dell’impianto e, di conseguenza, aggravare la loro quota di spesa.
All’amministratore cui dovesse pervenire una richiesta di distacco da parte di un condominio, il consiglio è di porre all’ordine del giorno la questione in occasione della prima assemblea utile. Al di là della relazione tecnica solitamente prodotta dal condomino richiedente, sarà opportuno avere il parere del tecnico condominiale; in via di massima (fatta sempre salva l’analisi del caso specifico), si può affermare che il distacco da parte del condomino comporterà le conseguenze già precisate in tema di spese.
Sul punto, si richiama la sentenza del Tribunale di Roma n. 8386 del 10.06.2020:
“Per tali motivi è corretto ritenere che il condomino che decida di distaccarsi sia obbligato a contribuire anche alla conservazione dell’impianto, perché la decisione di distaccarsi dall’impianto che lo serve e che è destinato all’utilizzo di tutti, dipende da una sua libera scelta che non può andare a gravare sugli altri condomini: il mancato contributo inciderebbe sulla posizione degli altri condòmini che dovrebbero in quota parte accollarsi tali oneri.
In relazione poi alle spese per i c.d. “consumi involontari”, cioè quei consumi che prescindono dal concreto utilizzo del condominio ma derivano dalla dispersione del calore nelle pareti e nell’impianto di conduzione, questi devono essere posti a carico dell’attrice.
Ciò è giustificato dal fatto che la dispersione si verifica in ragione del fatto che l’impianto è strutturato per servire tutti gli appartamenti, a prescindere dal fatto che il condomino sia o meno allacciato alla rete di distribuzione”.
Ideatore di Condominio Semplice (aggiornamento sintetico e concreto in ambito condominiale). Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente ...
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