Nomina amministratore condominio annullabile e altri chiarimenti sulla formazione per amministratori di condominio dal ministero

Il sottosegretario alla Giustizia Ferri intervistato dal Sole24Ore sull’obbligo di formazione degli amministratori di condominio e segnala come senza formazione la nomina dell’amministratore di condominio sia in grave rischio

Nomina amministratore condominio annullabile in mancanza di formazione obbligatoria
 

Dal 9 ottobre scorso è entrato in vigore il regolamento che chiarisce l’obbligo di formazione per gli amministratori di condominio, obbligo che riguarda sia la formazione iniziale abilitante alla professione, sia la formazione periodica utile e necessaria al continuo aggiornamento del professionista.

Il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri in una intervista pubblicata sul Sole24Ore di ieri ha risposto ai molti dubbi posti dalle associazioni professionali in merito alla formazione obbligatoria per amministratori di condominio. Qui di seguito pubblichiamo un sunto delle parole del sottosegretario che ha seguito il decreto e i correttivi alla riforma.

“Se l’amministratore non rispetta l’obbligo di formazione la delibera di nomina è a rischio.”

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Responsabile scientifico e il ruolo di formatore

Ferri sottolinea come il responsabile scientifico di corsi per amministratori di condominio non sia tenuto ad essere anche un formatore e ricorda come “il decreto stesso disciplini le due figure prevedendo distinti requisiti, in tal modo mirando a tenere separati i due ruoli allo scopo di evitare conflitti di interesse e di realizzare il controllo interno e la vigilanza del responsabile scientifico sul formatore”.

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Inoltre il sottosegretario conferma come il responsabile scentifico possa anche essere il direttore stesso di un ente accreditato alla formazione se possiede i requisiti stabiliti dal decreto 140/2014.

Infine chierisce come l’espressione «professionista dell’area tecnica» riferito al responsabile dei corsi faccia semplicemente riferimento ad: “ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e agrari”.

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Il formatore “anziano” (in base al Dm 140/2014, articolo 3, comma 1, lettera e)

Per dimostrare di aver svolto l’attività per almeno sei anni prima dell’entrata in vigore del Dm, il formatore “anziano” dovrà produrre una qualunque prova documentale idonea a dimostrare o a contribuire a dimostrare anche in via indiziaria e induttiva lo svolgimento di una simile attività. Ad es: locandine o programmi dei corsi, copia dei pagamenti a suo favore per le attività esercitate e simili.

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Controllo dei requisiti formali dei responsabili scientifici (operato dai responsabili organizzativi dei corsi) e dei formatori (operato dal responsabile scientifico)

Il dubbio in questo caso verteva attorno al fatto se per il controllo potesse essere o meno bastante una autocertificazione o se solo un riscontro documentale fosse utile alla verifica.

Il sottosegretario è netto: “Ritengo che l’autocertificazione non sarebbe sufficiente.” e giustifica, secondo chi scrive, in modo perfetto la sua risposta ricordando come “l’istituto dell’autocertificazione è previsto solo per i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione anche perché solo quest’ultima è in grado di controllarne la veridicità.”

Si rende quindi indispensabile la produzione di appositi certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione per dimostrare il possesso dei requisiti formali dei responsabili scentifici e dei formatori.

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Corsi di formazione periodica: lezioni sia pratiche sia teoriche come per i corsi di formazione iniziale?

Qui Ferri si limita a sottolineare come il regolamento preveda la risoluzione di casi teorico-pratici, tra le materie della formazione periodica e quindi i corsi di aggiornamento potrebbero essere sia di taglio teorico che pratico.

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Corsi di formazione periodica: sono obbligatori i temi indicati per la formazione iniziale o solo quelli per i quali sono intervenute novità?

Il sottosegretario Ferri in questo caso si appella alla ratio e di come l’obiettivo sia quello di garantire che all’interno del condominio vi sia una figura preparata e aggiornata. Intelligentemente Ferri sottolinea come le tematiche segnalate sono una base che deve giustamente essere integrata con le novità in materia.

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Esame finale: scritto od orale?

La risposta è semplice per il sottosegretario che segnala: “deve trattarsi di un esame idoneo a verificare adeguatamente la preparazione raggiunta” e pone invece l’accento su come potrebbe rendersi necessario un esame sia teorico che pratico, data la natura della materia.

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Nomina Amministratore Condominio: in assenza dell’attestato di frequenza e superamento dei corsi, la delibera di nomina è nulla o annullabile?

La delibera sarebbe contraria alla legge e quindi impugnabile con l’azione di annullamento da parte di ogni condomino assente, dissenziente o astenuto (articolo 1137 c.c. “Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea”).

Ferri ricorda che parte della giurisprudenza si esprime nel senso della nullità della delibera assembleare qualora la stessa risulti carente degli elementi essenziali ma chiude asciutto indicando: “al di là dei casi specifici, occorrerà far riferimento all’articolo 1137 del Codice civile per verificare se questa sia la norma applicabile al singolo caso”.

Per quanto riguarda le nomine di amministratori di condominio avvenute tra il giorno di entrata in vigore della legge 220/2012 (18 giugno 2013), il 23 dicembre 2013 (entrata in vigore del Dl 145/2013) e il 9 ottobre 2014 (entrata in vigore del Dm 140/2014) il sottosegretario Ferri conferma come: “mancando i presupposti normativi in virtù dei quali poter adempiere al predetto obbligo, si presume che l’adempimento non potesse essere esigibile”.

Conclude poi l’intervista puntualizzando un dettaglio non secondario: relativamente al 2014, il periodo annuale della formazione periodica va computato a partire dal 9 ottobre 2014 (entrata in vigore del Dm 140/2014)!

Corsi di aggiornamento per Amministratori di Condominio

photo credit: Sonia Belviso via photopin cc

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

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