Interessi di mora: cosa sono, come si calcolano e si applicano

Sentiamo spesso parlare di interessi moratori e la messa in mora di un debitore. Scopriamo cosa sono e come si calcolano gli interessi di mora, con tassi aggiornati al 2023 ed esempi pratici.

Interessi di mora: cosa sono, come si calcolano e si applicano
 

Un approfondimento sugli interessi moratori, un tema frequente, ma che spesso non ci è chiaro. Vediamo definizioni, funzionamento e calcolo degli interessi di mora.

Cosa sono gli interessi di mora

Gli interessi moratori costituiscono una sorta di “risarcimento” per il danno causato dal ritardato pagamento nell’ambito delle transazioni commerciali tra imprese.

Sono disciplinati dal D.lgs n. 231/2002 denominato “Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, poi modificato dal successivo D.Lgs n. 192/2012.

Ambito di applicazione e decorrenza degli interessi di mora

Come anticipato, gli interessi moratori sono applicabili alle transazioni commerciali, intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo e decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

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Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e possono essere applicati:

  • decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento);
  • decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  • decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
  • decorsi 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

NB: L’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti commerciali B2B ha semplificato e definito in maniera oggettiva le date dalle quali è possibile far decorrere gli interessi moratori.

Si possono tuttavia prevedere termini diversi.

Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti infatti possono pattuire un termine per il pagamento diverso, anche superiore  rispetto a quelli sopra indicati; in tali circostanze tuttavia la norma richiede che devono essere “pattuiti espressamente” eventuali termini di pagamento superiori a sessanta giorni, e che la clausola relativa al termine debba essere provata per iscritto. Pertanto:

  • qualora vi sia un accordo verbale sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;
  • qualora vi sia un accordo scritto sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato anche oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento, purché l’allungamento non risulti iniquo per il creditore.

Pagamenti rateali

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Come si calcolano gli interessi di mora

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora quali definiti semestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base del saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di otto punti percentuali.

Il tasso di riferimento è così determinato:

a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;

b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.

NB: È comunque consentito alle parti concordare un tasso di interesse diverso, secondo limiti ben precisi.

Gli interessi vanno calcolati sulla somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, al lordo di eventuali imposte, dazi, tasse od oneri indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Nella tabella che segue sono individuati i tassi di interesse legali di mora applicabili dal 2018 per i giorni di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali:

TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002 (dal 2018)
Dal Al Tasso B.C.E. Maggiorazione Totale
01/01/2018 30/06/2018 0,00% 8,00% 8,00%
01/07/2018 31/12/2018 0,00% 8,00% 8,00%
01/01/2019 30/06/2019 0,00% 8,00% 8,00%
01/07/2019 31/12/2019 0,00% 8,00% 8,00%
01/01/2020 30/06/2020 0,00% 8,00% 8,00%
01/07/2020 31/12/2020 0,00% 8,00% 8,00%
01/01/2021 30/06/2021 0,00% 8,00% 8,00%
01/07/2021 31/12/2021 0,00% 8,00% 8,00%
01/01/2022 30/06/2022 0,00% 8,00% 8,00%
01/07/2022 31/12/2022 0,00% 8,00% 8,00%
01/01/2023 30/06/2023 2,50% 8,00% 10,50%

 

La formula utilizzata per il calcolo degli interessi moratori è la seguente:

I = D * i * n /365

I = interessi moratori
D = importo dovuto non pagato
i = tasso interesse
n = giorni di maturazione degli interessi
365 = numero di giorni di cui è composto l’anno

Esempio di calcolo degli interessi moratori

La società ALFA S.r.l ha emesso in data 30.11.2022 una fattura alla società BETA S.p.a. per una cessione di beni pari ad euro 100.000 prevedendo contrattualmente il pagamento a 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Alla scadenza prevista (29.01.2023), la società non versa quanto dovuto, che viene invece pagato in data 15.05.2023.

La società ALFA S.r.l. conteggia gli interessi legali di mora dal 30.01.2023 al 15.05.2023:

I = 100.000 * 0,10 * 104 / 365 = 2.849,31 euro

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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