Lavoro autonomo occasionale: la comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro

Comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro delle prestazioni occasionali: chi ha l’obbligo di effettuarla e quali sono le tempistiche, il contenuto e le sanzioni.

Lavoro autonomo occasionale: la comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro
 

Al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’impiego del  lavoro autonomo occasionale, il “Decreto Fiscale”, D.L. n. 146/2021, ha introdotto l’obbligo da parte del committente di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività di tali lavoratori all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante SMS o posta elettronica.

Ambito soggettivo di applicazione: chi deve comunicare la prestazione occasionale

Il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) i quali si avvalgono delle prestazioni di lavoratori autonomi occasionali ovvero:

  • lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c, riferito a coloro che “si obbligano a compiere verso il pagamento di un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”;
  • per i quali è applicabile il regime fiscale dei di cui all’art. 67, co. 1 lett. I) del D.p.r. n. 917/1986.

Sono quindi esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 2, co.1 del D.Lgs n. 81/2015 che sono  già oggetto di comunicazione preventiva;
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, ovvero le prestazioni occasionali gestite con il Libretto Famiglia;
  • le professioni intellettuali, esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, anche queste già soggette a specifici  obblighi di comunicazione.

Tempistiche: quando comunicare la prestazione di lavoro occasionale

Per quanto riguarda le tempistiche di comunicazione l’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’11 gennaio, per i quali  la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, quale risultante dalla lettera d’incarico.

Modalità: come comunicare il rapporto di lavoro autonomo occasionale

A decorrere dal 28.03.2022 sul sito del Ministero del Lavoro è disponibile la nuova applicazione accessibile dai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE con la quale è possibile effettuare la comunicazione telematica dei rapporti di lavoro autonomo occasionale in esame.

Come chiarito nella Nota del 22.04.2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad esempio quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio), per poter effettuare la prescritta comunicazione vengono mantenute attive anche le caselle di posta elettronica; tuttavia dato che la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti, l’Ispettorato rende noto che eventuali verifiche, anche a campione, saranno prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che fanno uso della posta elettronica anziché dell’ applicazione.

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Contenuto della comunicazione

Come specificato dallo stesso INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) la comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera / servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Inoltre eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

In caso di omessa o infedele comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale; le sanzioni potranno essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto a effettuarne una nuova.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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