Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e attività innovative

La Legge di Bilancio 2022 conferma il credito d’imposta per ricerca e sviluppo: ecco i soggetti beneficiari, le spese ammissibili e la misura del credito d’imposta.

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e attività innovative
 

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato la proroga dei crediti d’imposta per gli investimenti in:

  • ricerca e sviluppo;
  • transizione ecologica;
  • innovazione tecnologica 4.0;
  • altre attività innovative.

Sono stati tuttavia introdotti ambiti temporali differenziati ovvero:

  • fino al 31.12.2031 per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
  • fino al 31.12.2025 per gli investimenti in: transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

Soggetti beneficiari e soggetti esclusi

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti:

  • indipendentemente dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.

NB
Potranno quindi richiedere l’agevolazione anche i contribuenti in regime forfettario.

Sono invece escluse le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria;
  • in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/1942 o da altre Leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2 D.lgs 231/2001.

NB
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

Attività e spese ammissibili: spese per personale, software e altre

 Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

  • le spese per il personale impiegato per ciascuna attività;
  • le quote di ammortamento, i canoni di leasing o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa;
  • le spese per contratti di ricerca aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  • limitatamente all’attività di ricerca e sviluppo le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica;
  • le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili o spese per contratti con commissionari; 
  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nella specifica attività agevolabile nel limite massimo del 30% delle spese di personale o per contratti con commissionari.

Leggi anche: Novità fiscali della Legge di Bilancio

Misura del credito d’imposta

La determinazione e la misura del credito d’imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili:

  • Attività di ricerca e sviluppo
    Per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta spetta in misura pari al 20%, aumentata rispetto al 12% previsto lo scorso anno, della relativa base di calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro (con un aumento quindi di 1 milione di euro rispetto lo scorso anno).
  • Innovazione tecnologica
    Per le attività di innovazione tecnologica il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, aumentato quindi rispetto al 6% previsto per lo scorso anno,  della relativa base di calcolo o al 15% (lo scorso anno 10%) in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Il limite massimo di spesa previsto è pari a 2 milioni di euro (lo scorso anno 1,5 milioni).
  • Attività innovative di design e ideazione estetica
    Per le attività innovative di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, aumentato quindi rispetto al 6% dello scorso anno, della relativa base di calcolo (lo scorso anno 6%) nel limite massimo di 2 milioni di euro (lo scorso anno 1,5 milioni).

Viene introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa predisposta dal responsabile delle attività aziendali ovvero, per le attività commissionate da terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

NB
Per tutte le agevolazioni sopra indicate:

  • la base di calcolo va assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili;
  • il limite massimo va ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

nel rispetto dei massimali di spesa l’agevolazione spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo.

Modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • a condizione che sia stata rilasciata la certificazione ed espletati gli obblighi documentali.

Adempimenti

La norma prevede che il contribuente che voglia beneficiare del credito d’imposta in esame debba porre in essere alcuni adempimenti quali:

  • la certificazione della documentazione, rilasciata da un revisore legale/società di revisione che attesti l’effettivo sostenimento delle spese;
  • la relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili;
  • la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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