La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), pubblicata nella G.U. n. 303 del 29.12.2022 contiene una serie di interessanti novità di natura fiscale in vigore dall’1.1.2023 principalmente in materia di crediti d’imposta, imposte dirette, Iva e immobili.
Indice dei contenuti
Modifiche al regime forfettario
In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della Legge n. 190/2014, le novità introdotte sono:
- l’incremento da euro 65.000,00 ad euro 85.000,00 del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime. Pertanto per accedere/permanere nel regime forfettario nel 2023 è necessario che il contribuente verifichi di aver percepito ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) nel 2022 non superiore al nuovo limite di euro 85.000,00;
- la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di euro 100.000,00. In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia citata di euro 100.000.
Leggi la guida completa al regime forfettario
Flat Tax incrementale
Limitatamente all’anno 2023, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni (che non adottano il regime forfetario) possono applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali calcolata con l’aliquota del 15%.
La base imponibile su cui applicare tale imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. Inoltre viene disposto che la base imponibile non può essere superiore ad euro 40.000,00.
Leggi anche l’approfondimento sulla ricevuta prestazione occasionale
Detrazione IVA acquisto immobili classe A/B
Viene introdotta una detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.
In particolare, è possibile detrarre dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.
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Nuovi limiti contabilità semplificata IVA
Vengono incrementati i limiti per l’adozione del regime di contabilità semplificata per le imprese minori di cui all’art. 18 del D.p.r. 600/1973. In particolare a decorrere dal 2023 tali limiti vengono innalzati a:
- euro 500.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (il limite precedente era fissato ad euro 400.000);
- euro 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività (il limite precedente era fissato ad euro 700.000).
Utilizzo del contante
A decorrere dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante (o di titoli al portatore) tra soggetti diversi è aumentato ad euro 5.000 (fino al 31.12.2022 il limite era fissato ad euro 2.000).
Leggi l’approfondimento sul limite pagamento in contanti
Sabatini – ter
Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese viene rifinanziata la Sabatini – ter di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/2013 con un’integrazione di spesa per complessivi euro 150 milioni:
- 30 milioni di euro per l’anno 2023;
- 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Viene inoltre prevista l’estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’1.1.2022 al 30.6.2023.
Scopri di più sulla legge Sabatini
Bonus mobili
Viene aumentato da euro 5.000 ad euro 8.000 il limite di spesa del “bonus mobili” nella misura del 50%, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell’anno 2023.
Per le spese sostenute nel 2024 il limite rimane fissato ad euro 5.000.
Credito d’imposta beni strumentali nuovi
Viene prevista la proroga dal 30.6.2023 al 30.9.2023 del termine entro il quale effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “Industria 4.0” per i quali la prenotazione è avvenuta il 31.12.2022, così da poter beneficiare del credito d’imposta nella misura del 40% (per investimenti fino ad euro 2.500.000), 20% (per investimenti oltre euro 2.500.000 e fino ad euro 10.000.000), 10% (per investimenti oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 20.000.000).
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Credito d’imposta energetici I° trimestre 2023
Vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, in misura pari al:
- 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
- 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
I crediti d’imposta:
- sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31.12.2023;
- sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Credito d’imposta investimenti nel mezzogiorno
Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta previsto dall’ art. 1, co. 98 della Legge n. 208/2015 per investimenti in beni strumentali nuovi, quali macchinari , impianti e attrezzature destinate a strutture produttive delle Regioni del Mezzogiorno.
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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