Trasparenza fiscale: cos’è il regime di trasparenza e in quali casi conviene

Cos’è il regime di trasparenza fiscale e come si applica a società di persone (sas, snc…) e a società di capitali (srl, srls…)

Trasparenza fiscale: cos'è il regime fiscale di trasparenza
 

Abbiamo già avuto modo di mettere in evidenza le profonde differenze che intercorrono tra le varie tipologie di società previste dal nostro sistema legislativo: scegliere come forma giuridica da adottare per avviare un’attività una società di persone piuttosto che una società di capitali ha importanti conseguenze, in primis la questione della responsabilità dei soci che ricordiamo è generalmente illimitata per i soci delle società di persone (salvo eccezioni) mentre è limitata alla quota conferita per i soci delle società di capitali; anche da un punto di vista fiscale il meccanismo di tassazione dei redditi prodotti dalle società di persone è molto diverso rispetto a quello previsto per le società di capitali.

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Tassazione per trasparenza delle società di persone

L’art. 5 del Tuir stabilisce che:

“i redditi delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti nel territorio dello stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazioni agli utili”

E’ questa la disposizione normativa con la quale trova applicazione il cosiddetto principio di trasparenza fiscale in base al quale le società di persone, a differenza delle società di capitali, non sono soggette alle imposte sul reddito (né Ires né Irpef); per il reddito prodotto saranno i soci in proporzione alla quota di partecipazione detenuta nella società a dover versare le relative imposte.

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L’utile (o la perdita) prodotto dalla società, salvo casi particolari, viene attribuito ai soci rispettando le seguenti regole:

  • nel periodo di produzione del reddito ed indipendentemente dall’effettiva percezione da parte dei soci, ovvero anche quando gli utili non sono effettivamente distribuiti;
  • a coloro che risultano soci alla chiusura del periodo d’imposta;
  • in proporzione alle quote di partecipazione detenute all’inizio del periodo d’imposta.

Sarà il socio quindi a dover versare le imposte sul reddito di partecipazione attribuito dalla società, unitamente ad eventuali altri redditi percepiti nel corso dell’anno che concorrono alla determinazione del reddito complessivo secondo le regole generali.

Esempio:

Quindi, ipotizzando una società in nome collettivo (s.n.c.) costituita da due soci di cui il socio A è titolare di una quota del 60% mentre il socio B titolare dei una quota del 40% che realizza nel corso dell’anno un utile di euro 100.000; il socio A dovrà dichiarare e versare le relative imposte su un reddito di partecipazione pari ad euro 60.000 (indipendentementente dall’effettiva percezione dell’importo) mentre il socio B dichiarerà e pagherà le relative imposte su un reddito di partecipazione di euro 40.000.

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Tassazione per trasparenza delle società di capitali

Diverso il discorso invece per le società di capitali.

Dato che a fini fiscali le società di capitali sono considerate soggetti passivi autonomi, sul reddito prodotto sarà applicata un’imposta specifica, l’imposta sul reddito delle società (Ires) e non trova applicazione il regime di trasparenza. E i soci cosa dovranno pagare?

In capo ai soci la tassazione riguarderà solamente eventuali utili effettivamente distribuiti dalla società ed incassati dai soci.

Esempio:

Quindi riprendendo l’esempio precedente nel caso in cui la società in questione fosse una s.r.l. con un utile (ante imposte) di euro 100.000, sarà la società stessa a dover effettuare il versamento dell’imposta sul reddito prodotto. Nel caso in cui l’utile, al netto dell’imposta, venga distribuito ai soci allora saranno loro a dover scontare un’ulteriore tassazione sul dividendo percepito, nell’anno in cui tale dividendo viene effettivamente incassato, mentre nel caso in cui l’utile non venga distribuito ma destinato a riserva e mantenuto quindi nel patrimonio della società il socio non sconterà alcuna tassazione.

Le società di capitali possono, anziché determinare il reddito d’impresa con le modalità ordinarie, optare per regimi diversi ed alternativi tra di loro, tra cui il “regime di tassazione per trasparenza” disciplinato dagli artt. 115 e 116 del Tuir. Tramite la tassazione per trasparenza il reddito prodotto dalla società partecipata determinato con le modalità ordinarie non viene tassato direttamente in capo alla stessa, ma viene attribuito in percentuale a ciascun partecipante a prescindere dall’effettiva percezione, con un meccanismo quindi analogo a quanto visto per la tassazione del reddito prodotto dalle società di persone.

Optando per tale regime:

  • in capo alla società non si verifica alcuna tassazione Ires in quanto il reddito è assoggettato a tassazione in capo ai soci;
  • i soci dovranno dichiarare il reddito di propria spettanza anche se non è stato effettivamente percepito.

Va attentamente valutata la convenienza fiscale della scelta di optare per una società di capitali per la tassazione per trasparenza: chiaramente non esiste una regola generale, valida per tutte le situazioni ma va esaminato il caso concreto. In generale potrebbe essere conveniente l’opzione ad esempio quando gli utili conseguiti dalla società sono modesti e quindi la quota attribuita al socio è modesta, a condizione però che il socio stesso non possieda ulteriori redditi: in tale circostanza l’utile attribuito al socio verrebbe tassato con l’aliquota Irpef più bassa. Nelle situazioni più comuni, soprattutto nelle s.r.l. di minori dimensioni con utili non particolarmente elevati, il regime di trasparenza consente un vantaggio in termini di imposizione fiscale, mentre in realtà di maggiori dimensioni generalmente può portare ad una maggiore tassazione.

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photo credit: Sonja Pieper cc

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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