Split payment 2018: cancellato per i professionisti il regime di scissione dei pagamenti

Arriva il passo indietro su split payment e professionisti: rischio rincari se il cliente vuole subito la fattura ma paga in ritardo

Split payment 2018 per i professionisti: cancellato dal DL dignità
 

Un anno dopo l’estensione del meccanismo dello split payment ai professionisti si fa marcia indietro.

Quando il decreto legge dignità entrerà in vigore (14 luglio 2018), i professionisti non saranno più obbligati a emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e le società sottoposte al meccanismo dello split payment.

L’articolo 14 del decreto legge, prevede espressamente:

Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del Dpr 633/72, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Una ulteriore conferma si coglie leggendo la relazione di accompagnamento del provvedimento, secondo cui vengono esclusi dal regime di split payment tutti i compensi che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a titolo di acconto.

Risultano quindi esclusi dallo split payment tutti i professionisti, ma anche tutte le altre forme di compenso assoggettate a ritenuta (ad esempio gli agenti).

Addio split payment professionisti: si torna al regime ordinario

Quindi, cosa cambia nella pratica?

Lo split payment impone una particolare forma di riscossione dell’Imposta sul valore aggiunto: l’IVA regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio non viene pagata dal cliente (ente pubblico) il quale versa l’imposta direttamente nelle casse dell’erario (ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato) e paga al fornitore solo l’imponibile.

Leggi i dettagli: Split payment, pubblica amministrazione: la mini-guida per schiarirsi le idee

Con le nuove regole per i professionisti il meccanismo dello split payment viene meno e si torna al regime ordinario:

  • il professionista emetterà fattura con l’esposizione dell’IVA a debito;
  • il cliente provvederà a pagare al fornitore/professionista l’intero ammontare della fattura (imponibile e IVA) trattenendo l’importo della ritenuta alla fonte;
  • il professionista verserà la relativa IVA.

Il ritorno al regime ordinario: pro e contro

Il ritorno al passato sicuramente ha i suoi vantaggi. I professionisti che lavorano con gli enti pubblici rivedranno infatti attivarsi il flusso finanziario di anticipo dell’IVA da parte del cliente. Un flusso di cassa su cui spesso i professionisti facevano affidamento prima dell’introduzione dello split payment il 1° luglio 2017.

La “reintroduzione” del regime ordinario porta con sé anche degli effetti indesiderati in alcuni casi, ad esempio un potenziale aggravio d’imposta.

Il caso tipico si manifesta quando un professionista emette fattura nei confronti di una società sottoposta a split payment. Con la scissione dei pagamenti la fattura emessa non genera mai un versamento IVA diretto da parte del professionista. L’IVA veniva infatti versata dal cliente.

In assenza del regime di split payment, se il cliente prima di pagare pretende l’emissione della fattura definitiva e poi paga in ritardo dopo il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ovvero dopo il 16 del trimestre successivo a quello di effettuazione dell’operazione), il professionista è nel frattempo obbligato ad anticipare l’imposta.

Fine dello split payment per i professionisti: cosa fare

Quando sarà possibile smettere di operare nel regime dello split payment?

Il regime di split payment viene meno per i professionisti dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Dl 87/2018) . Quindi per le fatture emesse da questa data non risulta più applicabile.

Cambia qualcosa per i pagamenti delle fatture già emesse o emesse prima dell’entrata in vigore del DL dignità?

Le operazioni rimarranno soggette al meccanismo dello split payment.

Come mi comporto se devo emettere una nota di variazione per le fatture già emesse o emesse prima dell’entrata in vigore del DL dignità?

Per le note di variazione in diminuzione si dovrà tener conto del regime della fattura originaria. Se la fattura era in regime di split payment anche la nota di credito andrà gestita nello stesso regime. Il fornitore, come chiarito dalle circolari 15/E/2015 e 27/E/2017, non potrà portare in detrazione l’imposta, ma si dovrà limitare ad effettuare un’annotazione nel registro vendite.

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Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

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