Super deduzione ricerca e sviluppo 2022 (ex Patent box): come funziona

Beneficiari e agevolazioni della super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo, che ha sostituito la Patent box.

Abrogazione Patent Box e nuova super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo
 

Tra le novità introdotte nel D.L. 146/2021 (“Decreto fiscale”) troviamo la sostanziale abrogazione del regime del Patent box e la sua sostituzione con una nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai titolari di reddito d’impresa su determinati beni immateriali.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15.02.2022 ha definito le modalità attuative dell’agevolazione in esame.

Se rientri nel vecchio regime di Patent Box, leggi l’approfondimento “Patent box: cos’è e come funziona l’agevolazione fiscale per beni immateriali”, altrimenti continua con la lettura di questo articolo.

Chi ne può beneficiare e quali requisiti deve avere

Da un punto di vista soggettivo possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, compresi i soggetti di cui all’art. 73, co. 1 lett. d) del Tuir, ovvero le società e gli enti non residenti in Italia a condizione che siano residenti in Stati con i quali:

  • sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
  • lo scambio di informazioni sia effettivo.

N.B.
L’opzione può essere esercitata dall’investitore che sia titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili.

Non possono invece esercitare l’opzione le imprese:

  • che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Quali sono i beni immateriali agevolabili

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L’esercizio dell’opzione consente di maggiorare in misura pari al 110% le spese sostenute dall’investitore nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai seguenti beni immateriali utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa:

  • software protetto da copyright,
  • brevetti industriali (ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori);
  • disegni e modelli giuridicamente tutelati;
  • due o più beni immateriali tra quelli sopra indicati, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi,

N.B.
L’art. 1, co. 10 della Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha eliminato la possibilità di beneficiare dell’agevolazione per:

  • marchi d’impresa,
  • processi,
  • formule,
  • informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Quali sono considerate attività rilevanti

Ai fini dell’agevolazione si considerano attività rilevanti:

  1. le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’art. 2 del D.M. 26.05.2020 (relativo al credito d’imposta ricerca e sviluppo);
  2. le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’art. 3 del D.M. 26.05.2020;
  3. le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’art. 4 del D.M. 26.05.2020;
  4. le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Sono considerate attività rilevanti anche quelle svolte dall’investitore  mediante contratti di ricerca stipulati con:

  • società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • università / enti di ricerca e organismi equiparati, e che siano finalizzati alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali indicati in precedenza

Quali sono le spese agevolabili

Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano le seguenti spese:

  1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
  2. quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
  3. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
  4. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
  5. spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi;

Non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.

Agevolazione ed esercizio dell’opzione

L’opzione per la “super deduzione”:

  • ha durata per cinque periodi d’imposta,
  • è irrevocabile,
  • è rinnovabile,
  • è efficace sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’Irap.

L’agevolazione prevede quindi una maggiorazione del 110% (in luogo del 90% inizialmente previsto) sulla deducibilità dei costi dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti sui beni immateriali agevolabili, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP.

N.B.
Per l’intera durata dell’opzione la “super deduzione”, è cumulabile con il credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo.

Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021 (22.10.2021), quindi per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dall’anno 2021.

Contestualmente sono abrogate le disposizioni che regolavano il Patent box (disposizioni di cui all’art. 1, co. da 37 a 45, della Legge n. 190/2014 e dell’art. 4, DL n. 34/2019, “Decreto Crescita” che, a decorrere dal 2019, ha previsto la possibilità di “autodeterminare” il reddito agevolabile in alternativa al ruling).

I soggetti che hanno esercitato l’opzione Patent box relativamente a periodi d’imposta antecedenti a quello in corso all’entrata in vigore del D.L. 146/2021 (anno 2021 per i soggetti “solari”) possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare tramite PEC o con raccomandata A/R all’ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime di Patent box.

Sono esclusi da tale possibilità i soggetti che:

  • hanno presentato istanza di accesso alla procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 31-ter del D.p.r. n. 600/1973, ovvero abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con la stessa a conclusione di tali procedure;
  • hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione di cui all’ art. 4 del D.L. n. 34/2019.

Leggi tutte le novità fiscali della Legge di Bilancio 2022

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