Come cambiare commercialista: dalla revoca del mandato alle comunicazioni necessarie

Cambiare commercialista è un passaggio delicato. Come farlo nel modo corretto? Tutti i dettagli: dalla revoca del mandato alle comunicazioni necessarie.

Come cambiare commercialista: revoca mandato e altre dritte
 

Nel momento in cui si prende la decisione di cambiare commercialista è necessario fare alcuni passi e prestare attenzione ad alcune cose per evitare problemi con il vecchio professionista o contestazioni con la stessa amministrazione finanziaria.

La revoca del mandato

Bisogna verificare prima di tutto se il mandato è stato conferito con atto scritto oppure solo verbalmente e, nel primo caso, verificare i termini previsti per poterlo eventualmente revocare.

Ad esempio nella lettera d’incarico sottoscritta potrebbe essere stato specificato un termine entro il quale deve essere comunicata la disdetta, come ad esempio:

“L’incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino al 31 dicembre 20…………., con rinnovo tacito annuale. Ciascuna delle parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all’altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre dell’anno in corso”.

Nell’esempio proposto quindi, qualunque sia la motivazione che spinge a chiedere la revoca del mandato al commercialista, il mandato conferito in forma scritta può essere revocato sempre e senza alcun obbligo di motivazione (e senza dover inserire il riferimento a particolari leggi), dovendo tuttavia rispettare i termini contrattuali relativi alla disdetta.

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Nella lettera, che deve essere spedita con raccomandata A/R, sarebbe opportuno che venisse specificato, avendo il commercialista tenuto la contabilità per tutto l’anno, che tutti gli adempimenti e le dichiarazioni fiscali rimangono a suo carico, cosa che non sempre è scontata.

Mi spiego, se avete deciso di cambiare commercialista a decorrere dal gennaio 2016 è necessario che specifichiate se comunque tutti gli adempimenti riferiti all’anno 2015 (dichiarazione Iva, bilancio, dichiarazione dei redditi…), con scadenze fissate l’anno successivo dovranno comunque essere a suo carico.

Resta inteso poi che con la revoca dovranno essere riconsegnati i registri contabili, i registri IVA, e tutta la documentazione fiscale e tributaria; sarete comunque tenuti a corrispondere le spese sostenute ed ovviamente si dovrà corrispondere al commercialista il compenso dovuto per l’opera svolta come contrattualmente previsto.

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Nel caso di Regime dei minimi o Regime forfettario

Nel caso in cui siate invece contribuenti minimi o in regime forfettario e non abbiate quindi alcun obbligo di tenuta della contabilità è verosimile che non abbiate firmato alcuna lettera d’incarico in quanto obbligati solamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi: in tale circostanza per correttezza è sempre opportuno comunicare la volontà di cambiare commercialista, comunicazione che in ogni caso potrà essere effettuata anche oralmente, o per iscritto, via mail, via fax o per posta.

Ulteriore aspetto da considerare nel momento in cui si decide di cambiare commercialista sono eventuali adempimenti da effettuare nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Il contribuente infatti, all’atto dell’apertura della partita iva, deve comunicare “il luogo di conservazione delle scritture contabili”, luogo che generalmente coincide o con la sede dell’impresa o con la sede del soggetto al quale è stata affidata la tenuta della contabilità, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di poter effettuare le verifiche ed i controlli.

Comunicazione della variazione del luogo di tenuta delle scritture contabili

In caso di variazione del luogo di tenuta delle scritture contabili il contribuente deve, entro 30 giorni dall’avvenuta variazione, comunicarla all’agenzia delle entrate.

Infatti la stessa agenzia ha precisato che nessun obbligo di comunicazione è previsto a carico del depositario delle scritture contabili (il commercialista al quale avete revocato il mandato) nel caso in cui, cessato il rapporto di deposito quest’ultimo riconsegni al contribuente le scritture contabili, salvo che il contribuente abbia conferito allo stesso la delega ad effettuare l’adempimento.

Quindi attenzione a verificare che anche questo adempimento che è a vostro carico sia correttamente effettuato, anche per evitare il pagamento della sanzione prevista per l’omessa presentazione della comunicazione di variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili che va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 2.065.

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Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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