Delibera assembleare e individuazione della competenza per valore (tutti ne parlano… ma non c’è contrasto?)

Sta facendo molto discutere una sentenza della Corte di Cassazione in tema di impugnativa di delibera assembleare ed individuazione della competenza per valore: vediamo perché e i principi alla base

Delibera assembleare e competenza per valore: principi generali
 

Nel corso dell’ultimo mese si è molto parlato della sentenza della Corte di Cassazione n. 21227 del 15.05.2018 la quale si è espressa in tema di impugnativa di delibera assembleare ed individuazione della competenza per valore.

I giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio:

“ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all’importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione della competenza, occorre porre riguardo al “thema decidendum”, invece, che al “quid disputandum”, per cui l’accertamento di un rapporto che costituisce la “causa petendi” della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (…)

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Sicché, nel caso in cui il singolo condomino censura la legittimità della ripartizione delle spese, il suo interesse ad agire per far accertare l’eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all’importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata”.

Come noto, in base all’art. 7 c.p.c., il giudice di pace è competente per le cause di valore pari od inferiore ad € 5.000,00; le conseguenze pratiche del principio di cui sopra sono le seguenti.

  • Se io devo impugnare una delibera di riparto delle spese di rifacimento del tetto (valore complessivo delle opere pari ad € 30.000,00) e la mia quota di competenza è pari ad € 3.000,00, l’impugnativa andrà proposta avanti al Giudice di Pace.
  • Se la mia quota di competenza è pari ad € 6.000,00 l’impugnativa andrà proposta avanti il Tribunale.

Il principio di cui sopra è conforme alle seguenti pronunce della Cassazione Civile: n. 18283/2015, n. 6363/2010.

Mi permetto però rilevare che quanto affermato dalla Corte di Cassazione contrasta con altro filone giurisprudenziale secondo il quale, in caso di contestazione del riparto di una spesa, occorre valutare la competenza sulla base dell’importo complessivo ripartito fra tutti i condomini.

Mi riferisco a quanto affermato dalla pronuncia della Cassazione Civile n. 17278 del 12.08.2011

“A tal proposito si osserva che la giurisprudenza assolutamente prevalente (v. Cass. n. 971/2001; Cass. n. 6617/2004 e Cass. n. 23559/2007) di questa Corte (richiamata anche nel proposto ricorso) è concorde nel ritenere che in tema di competenza per valore del giudice, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dell’assemblea, sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare sulla quale è fondata la pretesa del condominio nei suoi confronti (e non già dell’insussistenza, per qualsiasi titolo, della propria personale obbligazione), la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all’invalidità dell’intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore è, quindi, quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il “thema decidendum” non riguarda l’obbligo del singolo condomino bensì l’intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale.

Conseguentemente, sulla scorta di tale criterio, deve ribadirsi il principio generale (v., da ultimo, Cass. n. 1201/2010) secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, quest’ultima viene contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell’intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l’insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità”.

In senso conforme si ricordano le seguenti sentenze della Cassazione Civile: n. 1201/2010, n. 23559/2007, n. 6617/2004. Per completezza si cita anche l’ordinanza del Giudice di Pace di Brescia del 14.12.2016:

“Il giudice si dichiara incompetente per la richiesta di parte attrice relativamente alle spese di riscaldamento e raffrescamento di ammontare complessivo oltre la competenza per valore del giudice adito. Da termine a parte attrice di riassumere nei termini di legge la causa innanzi al Tribunale di Brescia competente per valore e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”.

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In conclusione, e al fine di chiarire quale dei due principi debba applicare l’operatore del diritto, sarà necessario un intervento delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale in essere.

Ultima annotazione riguarda il differente caso ove il condomino impugnante contesti una singola spesa (ad esempio una spesa personale inerente un sollecito di pagamento); in questo caso il valore viene determinato dal singolo importo contestato. Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione Civile n. 17278/2011:

“ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l’insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perchè la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità”.

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Ideatore di Condominio Semplice (aggiornamento sintetico e concreto in ambito condominiale). Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente ...

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