Può capitare che l’assemblea decida di “ritornare sui propri passi” e revocare una delibera assunta in precedenza: i condomini avevano stabilito di procedere con dei lavori di sistemazione, ma poi la maggioranza cambia idea.
Può accadere, ad esempio, che la maggioranza avesse stabilito di raccogliere dei fondi al fine di rinnovare le facciate, ma che successivamente, per i motivi più disparati, decida di soprassedere restituendo i denari accantonati a chi li aveva versati.
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Tale eventualità potrebbe presentarsi anche in questo periodo di grave crisi ed è quindi opportuno chiarire quale sia la maggioranza necessaria al fine di raggiungere l’obiettivo.
Qual è il quorum per la revoca della delibera
Il quorum deliberativo è fissato dall’art. 1136 c.c. a seconda del tipo di opera:
- manutenzioni ordinarie (art. 1136 comma 3 c.c.; maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio);
- manutenzioni straordinarie (art. 1136 comma 2 c.c.; maggioranza degli intervenuti ed almeno metà del valore dell’edificio);
- innovazioni (art. 1136 comma 5 c.c.; maggioranza degli intervenuti ed almeno due terzi del valore dell’edificio).
Il quorum necessario per revocare una delibera assembleare è lo stesso quorum che era stato utilizzato per approvare l’accantonamento dei fondi iniziale; se si tratta di lavori straordinari, fondi deliberati ai sensi dell’art. 1135 c.c..
Non è necessario che la “nuova” delibera raggiunga la stessa maggioranza della precedente, ma è sufficiente che venga raggiunto il quorum di legge e che la delibera si presenti conforme al codice civile.
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Cosa accade ai fondi accantonati in caso di revoca
In caso di integrale revoca di quanto accantonato, gli importi raccolti dovranno essere restituiti ai condomini, salva la possibilità di compensare i medesimi con eventuali differenti rate nel frattempo deliberate.
Sul punto, si richiama un estratto della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 409 del 20.02.2020:
“L’intervento dell’autorità giudiziaria è obbligatorio nei casi previsti dall’art. 1137 c.c. e dall’art. 1105 c.c., ma è assolutamente pacifico che l’assemblea conservi sempre in capo a sé la facoltà di revocare, con una deliberazione successiva, una propria deliberazione precedente. (…)
Invero, con riferimento alla condizione sub a), nessuna norma impone che la deliberazione di revoca venga approvata con la stessa maggioranza di quella revocata, tanto è vero che è possibile revocare a maggioranza una precedente deliberazione approvata all’unanimità (Cass. n. 1281/1976: “In materia di condominio le deliberazioni assembleari non sono di regola mai irrevocabili e possono, perciò, essere modificate o revocate da una valida deliberazione successiva. Le nuove deliberazioni, infatti, purchè approvate nei modi e con le formalità di legge o di regolamento, sono perfettamente valide e sono obbligatorie per tutti i condomini, anche se, eventualmente, quelle anteriori, revocate o modificate, siano state prese all’unanimità e le seconde con la maggioranza minima prevista in ordine assemblea”).
Basta che la nuova deliberazione venga assunta a mezzo di un’assemblea regolarmente convocata, che non sia contraria alla legge o al regolamento condominiale, che abbia il medesimo oggetto di quella che intende sostituire e che esprima la volontà, anche implicita, di sostituire la precedente deliberazione”.
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Ideatore di Condominio Semplice (aggiornamento sintetico e concreto in ambito condominiale). Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente ...
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