La fattura elettronica differita è una particolare tipologia di fattura elettronica che ha valenza fiscale come la fattura immediata ma che, al contrario di questa, può essere emessa o spedita al cliente in un momento successivo a quello in cui avviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi. Viene anche comunemente detta “riepilogativa” perché consente di riepilogare e fatturare, all’interno di un unico documento fiscale, più operazioni effettuate con lo stesso cliente, purché siano avvenute nell’arco di un unico mese.
Uno dei dubbi più importanti che hanno riguardato questa particolare fattura è la data in cui deve essere emessa, dubbio chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate nelle sue risposte.
La fattura differita non è una novità. L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per buona parte della platea di imprese e p.iva può però far sorgere alcuni dubbi in merito all’emissione della fattura elettronica differita per le prestazioni di servizi e per la cessione di beni.
Il nuovo termine previsto per l’emissione della fattura (12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) introdotto dal 1 luglio 2019, non fa venir meno e non ha creato una nuova o alternativa modalità di emissione differita dei documenti.
Rimane quindi confermata la possibilità prevista per le cessioni/prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente o committente documentate da un ddt o documento analogo, l’emissione della fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.
Con riferimento alla data da indicare sulla fattura elettronica l’Agenzia delle entrate, nella C.M. 14/E/2019 ha precisato che in caso di fatturazione differita, riferita ad operazioni eseguite in momenti diversi, è possibile indicare quale data del documento, la data dell’ultima operazione.
Scopri anche cos’è e come funziona il principio di cassa.
Tale indicazione ha creato alcune perplessità tra gli operatori in quanto sembrava preclusa la possibilità, come generalmente veniva fatto per le fatture cartacee, di indicare come data documento una data fissa scelta dall’utente (solitamente l’ultimo giorno del mese).
Recentemente la stessa Agenzia, nella Risposta all’interpello n. 389/2019, è nuovamente intervenuta sul tema fornendo un’interpretazione più “estensiva” rispetto a quella fornita in precedenza.
In particolare viene precisato che l’indicazione della data relativa all’ultima operazione effettuata rappresenta una possibilità e non un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite SdI, deve essere comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.
Easyfatt è il software di fatturazione e gestionale utilizzato ogni giorno da oltre 100.000 imprese italiane.
Esempio
Fattura differita relativa a tre cessioni effettuate in data 10, 20 e 28 marzo 2020.
Data di effettuazione:
- 10.03.2020
- 20.03.2020
- 28.03.2020
Data di emissione (invio allo SdI)
- entro il 15.04.2020
La fattura elettronica tramite SdI potrà essere emessa entro il giorno 15.04.2020 indicando nel campo “Data” del file:
- un giorno qualsiasi tra il 28 marzo ed il 15 aprile 2020 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI;
- la data dell’ultima operazione (28.03.2020);
- la data di fine mese (31.03.2020)
Leggi anche: Sanzione fattura elettronica inviata in ritardo
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
Vai agli articoli dell'autore >