I contribuenti in regime forfettario, da regola generale, sono tenuti ad applicare una marca da bollo sulle fatture (o documenti) aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da IVA.
Nel caso delle fatture cartacee, l’imposta poteva essere applicata tramite contrassegno adesivo (la cosiddetta “marca da bollo”, acquistabile presso le tabaccherie o altri intermediari convenzionati con l’Agenzia delle entrate), oppure venir assolta in modo virtuale (seguendo le indicazioni contenute degli articoli 15 e 15-bis del D.p.r. 642/1972).
Dal 1° gennaio 2024, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di fattura elettronica per i forfettari, questi contribuenti non possono più emettere fatture cartacee, ma devono utilizzare necessariamente il formato elettronico.
Dunque, come i forfettari possono applicare e pagare l’imposta di bollo sulle loro fatture elettroniche? Ecco una breve guida con le risposte.
Indice dei contenuti
Come applicare il bollo sulle fatture elettroniche dei forfettari
Il forfettario, come gli altri contribuenti, deve seguire il sistema introdotto dall’articolo 12-novies del decreto-legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) e seguire le indicazioni riportate dall’Agenzia delle entrate all’interno delle sue guide.
In particolare, per l’applicazione del bollo in fattura elettronica, al momento della compilazione del documento deve valorizzare a “SI” il campo “Bollo Virtuale” presente nel tracciato record della fattura.
In questa fase, il software per forfettari Fatture in Cloud giunge in aiuto del forfettario. Infatti, suggerisce in automatico l’applicazione dell’imposta di bollo su tutte le fatture elettroniche con valore superiore a 77,47€ non assoggettate ad IVA. Così il contribuente non rischia di scordarsi dell’adempimento.
Come specificato dall’Agenzia delle entrate, il contenuto del campo “Importo bollo” non è rilevante. Infatti, per ogni fattura elettronica emessa con l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo (cioè la valorizzazione a “SI” del campo “Bollo Virtuale”), viene determinato un importo dovuto di 2 euro.
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L’integrazione dell’imposta di bollo dovuta
Per ogni trimestre solare, l’Agenzia delle entrate elabora i dati delle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), verificando per quali di questi documenti è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo, e calcola l’imposta da pagare.
I risultati vengono esposti nell’area riservata del contribuente all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.
Qui il forfettario trova due elenchi:
- Elenco A (non modificabile): riporta i riferimenti alle fatture che contengono l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo (per cui quindi è stato valorizzato a “SI” il campo “Bollo Virtuale”).
- Elenco B (modificabile): individua le fatture prive dell’indicazione dell’imposta di bollo, ma che, secondo l’Agenzia, hanno i requisiti per esserne soggette.
Di regola generale, gli elenchi vengono resi disponibili entro il giorno 15 primo mese successivo a ogni trimestre.
Il contribuente (o il suo intermediario delegato) può modificare il contenuto dell’elenco B e inviare tali cambiamenti all’Agenzia delle entrate.
Il termine per effettuare e mandare queste modifiche è di norma l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Sulla base dei dati presenti all’interno degli elenchi A e B, l’Agenzia calcola l’imposta dovuta per il trimestre di riferimento.
L’importo definitivo compare entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, sempre all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.
Come pagare il bollo sulle fatture elettroniche del forfettario
Una volta noto l’importo, il forfettario, come gli altri contribuenti, potrà versare l’imposta:
- tramite il servizio presente all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, con possibilità di addebito diretto conto corrente bancario o postale;
- oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.
Le scadenze dell’imposta di bollo
Nella tabella che segue riassumiamo riassunti i termini entro cui consultare, modificare, visualizzare e pagare l’imposta di bollo per le fatture elettroniche.
Messa a disposizione degli elenchi A e B | Data limite modifiche elenco B | Visualizzazione importo dovuto | Scadenza versamento dell’imposta di bollo | |
I trimestre | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*)(**) |
II trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre(*)(**) |
III trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
IV trimestre | 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo |
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
L’imposta di bollo concorre ai ricavi/compensi del forfettario
L’Agenzia delle entrate, nella risposta a Interpello n. 428 del 12/08/2022, chiarisce che l’imposta di bollo in fattura di cui viene chiesto rimborso al cliente concorre alla formazione del reddito del forfettario.
Ricordiamo che per l’accesso e permanenza nel regime forfettario è necessario che i ricavi o compensi ricevuti non superino il limite di € 85.000 annui (eventualmente ragguagliati da anno).
Scopri di più sul limite di ricavi e compensi e sugli altri requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime agevolato nella guida di Fatture in Cloud al regime forfettario 2024.
Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...
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