L’impresa individuale può assumere la forma di impresa coniugale quando ad essa collabora il coniuge Analizziamo quali sono le caratteristiche principali di questa tipologia di impresa ed evidenziamo le differenze e come si differenzia dell’impresa familiare.
Indice dei contenuti
Cos’è l’impresa coniugale?
L’impresa coniugale, disciplinata dall’art. 177 del codice civile, si caratterizza principalmente per il fatto che viene gestita in egual misura da entrambi i coniugi: se tale requisito sussiste allora si può parlare di azienda coniugale, sia nel caso in cui la costituzione dell’impresa coniugale sia dopo il matrimonio che nel caso in cui sia stata costituita prima del matrimonio.
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Impresa coniugale costituita dopo il matrimonio
In tutti i casi di matrimoni contratti dopo il 20/09/1975 (data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo diritto di famiglia), all’impresa costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi si applica il regime di comunione legale.
Tale regime si estende anche agli utili e agli incrementi, salvo che i coniugi non scelgano una convenzione diversa dalla comunione legale (ad esempio scelgono di essere nel regime di separazione dei beni).
Impresa coniugale costituita prima del matrimonio
Se, invece, l’azienda è stata costituita da uno solo dei coniugi prima del matrimonio e, successivamente al matrimonio, è gestita da entrambi i coniugi, il regime di comunione legale cambia.
Infatti, la comunione concerne solamente gli utili e gli incrementi successivi al matrimonio e non la proprietà dell’azienda stessa.
Caratteristiche dell’impresa coniugale
Le caratteristiche dell’impresa coniugale sono:
- non deve essere costituita per atto pubblico;
- deve essere costituita dai soli coniugi ed esclude chiunque altro;
- i beni dei coniugi devono essere gestiti in comunione legale;
- entrambi i coniugi hanno uguali diritti e doveri nei confronti dei terzi.
Per quanto riguarda l’amministrazione e la rappresentanza, ciascun coniuge ha il potere di compiere qualsiasi atto riguardante l’amministrazione, ordinaria e straordinaria, con l’eccezione degli atti dispositivi aventi ad oggetto beni immobili e mobili registrati, per i quali è necessario invece il consenso di entrambi.
Da un punto di vista fiscale poi, il reddito prodotto dall’azienda coniugale (non gestita in forma societaria) va ripartito al 50% tra i coniugi, salvo che gli stessi possano stabilire delle quote diverse in apposite convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico a pena di nullità.
Differenze tra impresa coniugale e familiare
L’impresa coniugale si differenzia dall’impresa familiare. Quest’ultima, disciplinata dall’art. 230 bis del codice civile, si riferisce alla forma che può assumere l’impresa individuale quando ad essa collaborano i familiari dell’imprenditore.
Le differenze si possono riassumere nei seguenti punti:
- Partecipazione del coniuge
Nell’impresa coniugale i benefici spettano a ciascun coniuge indipendentemente dall’effettiva partecipazione al lavoro e alla gestione della società.
Nell’impresa familiare la partecipazione del coniuge è proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato - Potere di gestione dell’impresa
Nell’impresa coniugale non vi è alcuna subordinazione di un coniuge rispetto all’altro: entrambi hanno pieno potere di amministrare l’azienda in misura paritaria.
Nell’impresa familiare i collaboratori (tra cui può figurare anche il coniuge), possono collaborare ma con mansioni subordinate rispetto al titolare non agendo quindi su un piano paritario.
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Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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