Impresa familiare: cos’è, come funziona e come si costituisce

L’impresa familiare è una delle forme che può assumere l’impresa individuale. Cos’è, come funziona e come si costituisce?

 

L’impresa individuale può assumere la forma di impresa familiare, quando ad essa collaborano il coniuge o familiari, o coadiuvanti, dell’imprenditore. Analizziamo quali sono le caratteristiche principali e come si costituisce questa tipologia di attività.

Cos’è l’impresa familiare

L’impresa individuale può assumere la forma di impresa familiare quando a essa collaborano i familiari dell’imprenditore; l’istituto dell’impresa familiare è disciplinato dall’art. 230 bis del codice civile, secondo il quale si può parlare di impresa familiare quando il collaboratore presta la sua attività di lavoro in modo continuativo nell’impresa o nella famiglia, il che esclude che si possa parlare di impresa familiare nel caso in cui l’attività prestata nell’impresa sia svolta in modo occasionale.

Chi è il familiare e quali diritti ha

Per familiare deve intendersi:

  • il coniuge;
  • parenti entro il terzo grado, cioè:
    • in linea retta: i genitori, figli, nonni, nipoti e pronipoti;
    • in linea collaterale: gli zii, i fratelli, i nipoti.
  • parenti affini entro il secondo grado (suoceri, nuore, generi, cognati).

Il familiare che partecipa all’impresa familiare gode di una serie di diritti, economici e di altra natura, proporzionali alla quantità e qualità del lavoro prestato:

I diritti di natura economica riconosciuti al familiare sono:

  • diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
  • diritto a partecipare agli utili e agli incrementi dell’azienda, sempre in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
  • diritto dei beni acquistati con gli utili dell’impresa familiare.

Gli altri diritti, diversi da quelli di natura economica, riconosciuti al familiare sono:

  • diritto di intervenire nelle decisioni relative l’impiego degli utili e degli incrementi del patrimonio aziendale;
  • diritto di partecipare alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa familiare;
  • diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o trasferimento dell’azienda.
Easyfatt software fatturazione elettronica e gestionale
easyfatt

Easyfatt è il software gestionale utilizzato ogni giorno da oltre 100.000 imprese italiane.

PROVALO GRATIS ORA

Da sottolineare il fatto che l’impresa familiare è sempre un’impresa individuale, nella quale le decisioni sono prese dall’imprenditore che rimane anche l’unico che assume il rischio derivante dall’esercizio dell’impresa; in caso di insolvenza dell’impresa l’unico soggetto passibile di fallimento rimane l’imprenditore stesso; i familiari infatti partecipano solo agli utili conseguiti dall’impresa, ma non alle perdite.

Come costituire l’impresa familiare

Per la costituzione dell’impresa familiare non è necessario sottoscrivere un atto pubblico ma è sufficiente tenere un comportamento idoneo; tuttavia affinché se ne possa dare rilevanza fiscale è necessario che il contratto sia stipulato per iscritto, con la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che contenga:

  • l’indicazione dei familiari partecipanti;
  • l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore;
  • la sottoscrizione dell’imprenditore e dei partecipanti.

Anche da un punto di vista fiscale, come da quello civilistico, viene previsto che la partecipazione al reddito debba essere proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro prestato dal familiare nell’impresa, tuttavia la norma fiscale (art. 5 comma 4 del Tuir), nel fissare le modalità di imputazione del reddito ai soggetti partecipanti all’impresa familiare dispone che le quote spettanti a tutti i collaboratori non possono in ogni caso superare il 49% degli utili conseguiti dall’impresa (ma non le perdite), mentre il 51% di tale reddito deve restare assegnato all’imprenditore.

Differenze tra impresa familiare e impresa coniugale

L’impresa familiare si distingue dall’impresa coniugale, ossia la tipologia di impresa,  disciplinata dall’art. 177 del codice civile, che viene gestita in egual misura da entrambi i coniugi.

Le differenze tra le due si possono riassumere nei seguenti punti:

  • Nell’impresa familiare la partecipazione del coniuge viene determinata dalla quantità e qualità del lavoro prestato. Invece, nell’impresa coniugale i benefici percepiti dal coniuge sono indipendenti dalla sua partecipazione alle attività dell’impresa.
  • Nell’impresa familiare i collaboratori non si trovano sullo stesso piano del titolare, ma hanno mansioni subordinate. Al contrario, nell’impresa coniugale non c’è subordinazione tra un coniuge e l’altro, ma operano a un livello paritario.

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

Vai agli articoli dell'autore >