Legge di Bilancio 2022 e condominio: bonus, cessione del credito e sconto in fattura

Conferme e novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, analizzate in relazione al condominio.

 

La legge di Bilancio (L. n. 234 del 2021) ha confermato parte delle aspettative prorogando buona parte dei bonus già in vigore durante l’anno 2021; il bonus facciate è stato confermato, ma con una riduzione dal 90% al 60%. Uno degli aspetti fondamentali per il condominio risulta quello di aver ufficialmente “agganciato” i termini di esecuzione dei lavori trainati a quelli dei lavori trainanti.

Bonus fiscali 2022 per il condominio

Di seguito alcuni dei bonus fiscali estrapolando alcuni di quelli che ritengo di maggior interesse per il condominio (qui le scadenze complete).

Superbonus 110%.
Interventi effettuati in condominio a prevalente destinazione abitativa ivi
compresi gli interventi trainati
110% fino al 31.12.2023
70% nel 2024
65% nel 2025
Bonus facciate 60% nel 2022
Bonus verde 36% fino al 31.12.2024
(limite di spesa € 5.000,00 annui)
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche (nuovo articolo 119ter del D.L. 34/2020) 75% fino al 31.12.2022
Ristrutturazioni edilizie (50%), sismabonus, ecobonus Fino al 31.12.2024
Cessione del credito e sconto in fattura Prorogato fino al 31.12.2025 per il 110% e fino al 31.12.2024 per gli altri bonus
(visto di conformità ed asseverazione necessari salvo alcune ipotesi)

Leggi anche “Superbonus 110%: il ruolo dell’amministratore di condominio

Cessione del credito e sconto in fattura: novità per il 2022

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Il D.L. 157/2021 (Antifrodi) è stato abrogato dall’art. 1, comma 41, della L. 234/2021 (Legge di Bilancio)

Art. 1 – Comma 41: “Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157”.

Tale norma, in vigore dal 01.01.2022, lascia quindi salvi i rapporti giuridici già perfezionati sulla base del precedente D.L.; in sostanza, fatti salvi i poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate, restano fermi gli effetti delle cessioni del credito e sconto in fattura che si siano correttamente perfezionate entro la fine del 2021.

I principi contenuti nella norma sono stati comunque re-introdotti dalla Legge di Bilancio; nel corso del 2022, 2023 e 2024 viene pertanto estesa anche ai bonus “minori” la possibilità di fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Al fine di procedere in tal senso è necessario richiedere:

  1. il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  2. l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Le spese conseguenti al visto di conformità ed all’asseverazione rientrano fra quelle detraibili secondo l’aliquota prevista per l’intervento a cui si riferiscono.

Sono esonerati dagli obblighi di asseverazione e del visto di conformità:

  • opere di edilizia libera;
  • interventi di importo complessivo non superiore a €10.000,00; fa eccezione a queste esenzioni il bonus facciate.

Gli adempimenti di cui sopra non sono necessari ove i condomini fruiscano della detrazione nella loro dichiarazione dei redditi e non cedano il credito fiscale mediante sconto in fattura o cessione del credito.

Cessione del credito e sconto in fattura per il condominio

Alcune riflessioni relative alle dinamiche dell’assemblea di condominio.

  • Se i condomini scelgono di non cedere il credito fiscale, non sarà necessario procedere con asseverazione e visto di conformità. Sul punto, è opportuno che l’amministratore ponga comunque all’ordine del giorno tale richiesta, ciò al fine di chiarire (con delibera) che l’assemblea ha deciso di non procedere con tali incombenze; se uno dei condomini fosse, ad esempio, interessato a fruire del credito fiscale il primo anno e cederlo gli anni successivi, potrà richiedere le suddette certificazioni facendosi carico della spesa.
  • Il pagamento con “moneta fiscale” (mediante sconto in fattura o cessione del credito) resta un diritto personale in capo ad ogni singolo condomino. Per tale motivo l’assemblea dovrà:
    • approvare i lavori straordinari e costituire un fondo corrispondente al totale delle spese deliberate;
    • approvare le spese inerenti l’asseverazione e il visto;
    • stabilire una rateazione degli importi di cui sopra. Coloro i quali, entro un termine predeterminato, aderiranno allo sconto in fattura (o al finanziamento preordinato ad una cessione del credito), potranno versare solo parte delle rate deliberate.
  • Il fatto che l’Agenzia delle Entrate possa, come previsto dall’art. 122bis del D.L. 34/2020, sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni del credito, non muta gli ordinari poteri di controllo; gli agenti accertatori potranno quindi verificare la sussistenza dei requisiti e valutare la sussistenza di eventuali azioni elusive quali, ad esempio, il fittizio “spacchettamento” di un lavoro più complesso in singole opere le quali non sforino il limite di € 10.000,00.

Ideatore di Condominio Semplice (aggiornamento sintetico e concreto in ambito condominiale). Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente ...

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