Passaggio da regime dei minimi a regime forfettario: conviene o no?

Tutte le variabili da prendere in considerazione quando si valuta la possibilità di passare al regime forfettario dal regime dei minimi. I consigli dell’esperto

Passaggio da regime dei minimi a regime forfettario: conviene o no?
 

Come noto, l’art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un nuovo regime fiscale agevolato denominato regime forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Con l’entrata in vigore del nuovo regime agevolato sono stati abrogati, a decorrere dal 2015, tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti, tra i quali anche il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto anche “regime dei  minimi” (art. 27 commi 1 e 2, D.L. 98/2011), il quale poi è stato poi prorogato fino al 31.12.2015.

I soggetti che utilizzano il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo fino alla scadenza naturale (il completamento del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età), fermo restando la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfettario, valutandone l’eventuale convenienza.

Dal 1.1.2016 il regime forfettario è diventato infatti l’unico regime agevolato, che può essere utilizzato sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività che dai soggetti già in attività, previa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Per aderire al regime forfettario sarà necessario quindi verificare il rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa: nel caso in cui siano rispettati sarà possibile adottare tale regime, mediante comportamento concludente, emettendo le fatture (leggi la guida alla fattura regime forfettario) con la dicitura prevista:

“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto”

Passare dal Regime dei Minimi al Regime forfettario conviene?

Quali sono le variabili che vanno considerate per valutare la convenienza tra un regime rispetto ad un altro ed effettuare quindi la scelta migliore?

Tassazione a confronto

Nel regime dei minimi il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.

Sul reddito di impresa o di lavoro autonomo come sopra determinato deve essere applicata un’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5%.

Nel regime forfetario le modalità di tassazione sono completamente differenti: il reddito imponibile sarà determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta, calcolati in base al criterio di cassa, il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata un’imposta sostitutiva pari al 15%.

Leggi anche: Nuovo regime forfettario: come si calcola il reddito e l’imposta

L’art. 1 co. 65 L. 190/2014 prevede poi un regime agevolato per i contribuenti startup con l’applicazione, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi, di un’imposta sostitutiva ridotta al 5%, a condizione che:

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  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di ricavi o compensi previsti per il regime forfetario.

Leggi anche: Le agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario

OK, ma quindi? Cosa faccio? Meglio forfettario o minimi?

Se si sceglie di adottare il regime forfettario alla scadenza del regime dei minimi si dovrà applicare subito l’aliquota del 15%, non potendo usufruire dell’agevolazione per i contribuenti start-up.

Nel caso in cui invece si scelga di aderire al regime forfettario (avendone i requisiti) prima della scadenza naturale del regime dei minimi, si potrà applicare la percentuale ridotta del 5%, fino al completamento del quinquennio di attività.

Regimi contributivi a confronto

Mentre per i soggetti che applicano il regime dei minimi, sia imprenditori che liberi professionisti, non sono previste agevolazioni per la contribuzione previdenziale, i contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa (artigiani/commercianti) possono, effettuando apposita comunicazione all’INPS in via telematica entro il 28 febbraio, adottare un regime contributivo agevolato che prevede la riduzione dei contributi dovuti nella misura del 35%. Per coloro che iniziano l’attività la comunicazione va inoltrata al momento dell’avvio dell’attività.

Quindi, per i liberi professionisti da un punto di vista previdenziale non cambia nulla, mentre una valutazione di convenienza deve essere fatta per gli imprenditori (artigiani e commercianti) che, aderendo al regime forfettario, possono ottenere un a riduzione del 35% sui contributi dovuti.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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