Leggi la guida aggiornata al: Regime Forfettario 2020
Tutte le partite iva in regime forfettario aspettando la Legge di Bilancio 2020 hanno sudando freddo vista la mole di annunci, proroghe e cambi di idea del Governo che era in cerca di una forma definitiva per il regime agevolato naturale.
Le modifiche previste dalla Legge di bilancio precedente erano già importanti e sostanziali (la famosa flat tax), la manovra finanziaria 2020 ha invece rimescolato le carte in tavola cercando nuove strade e quadrature.
Oggi le novità sono invece chiare e contenute nel disegno di Legge di Bilancio 2020 in merito all’attuale regime forfettario.
Indice dei contenuti
Requisiti, limiti ed cause di esclusione dal regime forfettario
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Non sono previste modifiche sul limite di ricavi e compensi che dovrebbe quindi rimanere fissato a 65.000 euro indipendentemente dalla tipologia di attività svolta. Pertanto i contribuenti che intendono accedere al regime forfettario nel 2020 o i contribuenti già forfettari che intendono permanere nel regime agevolato dovranno verificare di non aver superato tale soglia di ricavi o compensi nel corso del 2019 (secondo il principio di cassa).
Le modifiche invece che dovrebbero essere operative nel 2020 riguardano:
- la reintroduzione, come condizione per l’accesso al regime, del limite delle spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio, per un ammontare non superiore ad euro 20.000 lordi;
- la reintroduzione della causa di esclusione dal regime per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati (compresi i redditi da pensione) eccedenti l’importo di euro 30.000.
Limite delle spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio
In merito alla prima modifica viene quindi riproposto il requisito già vigente fino al 2018 che precludeva l’accesso al regime forfettario per coloro che avevano sostenuto spese di lavoro dipendente o di lavoro accessorio ma, rispetto al passato, ne viene incrementato il limite, da euro 5.000 ad euro 20.000.
Dovrebbero rientrare nel limite in esame anche:
- le spese sostenute per compensi erogati ai collaboratori (di cui all’art. 50, co. 1 lett. c) e c)-bis del Tuir),
- gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53, co. 2 lett. C) del Tuir),
- le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari (art. 60 del Tuir).
Limiti dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati
In merito invece alla seconda modifica, non si tratta anche in questo caso di una novità assoluta, in quanto viene ripristinata la causa ostativa prevista fino al 2018 che impediva l’accesso al regime forfettario per i soggetti hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente ed assimilati (compresi i redditi da pensione) di importo superiore ad euro 30.000.
IMPORTANTE: Tale limitazione non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente a quello di applicazione del regime, mentre è rilevante nel caso in cui il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo ancora in essere al 31 dicembre.
Regime forfettario e fattura elettronica 2020
La riduzione di anno dei termini di accertamento per i contribuenti forfettari che aderiscono dal 2020 alla fatturazione elettronica.
Come noto infatti l’art. 1 co. 3 del D.Lgs 127/2015 prevede per tali soggetti l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica: a differenza di quanto ipotizzato inizialmente la Legge di Bilancio 2020 NON estende l’obbligo della fatturazione elettronica, ma introduce un regime premiale per chi la adotterà in via facoltativa, ovvero la riduzione da cinque a quattro anni dei termini a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la notifica degli avvisi di accertamento.
Leggi anche la guida alla Fattura regime forfettario
Deduzioni, detrazioni ecc…
Si dovrà tenere conto anche del reddito forfettario assoggettato ad imposta sostitutiva per i limiti reddituali previsti ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo anche di natura non tributaria.
Nella versione attuale della norma, infatti, il reddito forfettario rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non rileva ai fini dell’applicazione delle detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir.
Leggi la guida aggiornata al: Regime fiscale Forfettario
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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