Raccolta differenziata condominio: la gestione di cassonetti, aree dedicate e multe

Come viene gestita la raccolta differenziata all’interno del condominio: opere da realizzare, ripartizione dei costi, contratti e gestione delle eventuali sanzioni

Raccolta differenziata condominio: multe, cassonetti e aree dedicate
 

La raccolta differenziata in condominio viene organizzata, solitamente, con la consegna da parte del comune o del gestore del servizio all’amministratore del condominio di contenitori relativi alla raccolta differenziata.

A fronte dell’attivazione di tale servizio comune all’interno del fabbricato, l’assemblea sarà quindi chiamata a deliberare:

  • sulla posizione dei contenitori e su eventuali opere da realizzare per costituire un’isola ecologica;
  • sul contratto inerente la movimentazione e il lavaggio dei contenitori.

Nel caso in cui i condomini non dovessero assumere le delibere inerenti tali scelte, l’amministratore potrà, in attesa dell’assemblea:

  • collocare i bidoni all’interno di uno spazio comune avvalendosi dei poteri conferitigli dall’art. 1133 c.c.: “I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137”;
  • affidare la movimentazione dei bidoni ad un incaricato del condominio. Ritengo che la stipula di un contratto di questo tipo rientri nell’ambito della gestione ordinaria e quindi nei poteri conferiti all’amministratore dall’articolo 1130 c.c..

I relativi costi verranno ripartiti fra i condomini in ragione dei millesimi di proprietà; se all’interno del fabbricato vi sono unità immobiliari non soggette all’utilizzo del servizio, le medesime verranno escluse dai costi secondo i principi del condominio parziale.

Il non corretto conferimento dei rifiuti o la non corretta collocazione dei contenitori, può comportare l’erogazione di multe comminate al condominio. Tali multe potranno essere opposte giudizialmente oppure pagate e ripartite in base ai millesimi di proprietà.

Se fosse possibile individuare il singolo responsabile, non è opportuno che la maggioranza – salvo assenso del condomino – imputi la spesa fra quelle personali; si ricorda che la giurisprudenza è ormai allineata nell’affermare che il condominio non può “farsi giustizia da sé” addebitando spese personali a chi si ritiene colpevole di una violazione o di un danneggiamento. L’assemblea dovrebbe quindi agire giudizialmente nei confronti del singolo soggetto per ottenere un rimborso dell’importo.

La giurisprudenza sul tema delle opposizioni a sanzioni per errato conferimento è molto variegata ed offre letture differenti; sul punto, si richiamano le seguenti pronunce:

Tribunale di Milano, sentenza del 13.02.2018

“(…) L’ingiunzione opposta prende le mosse, come si evince dalla lettura della stessa, dal rapporto n. (omissis) di A. spa pervenuto al Comune di Milano ai sensi della L. n. 689 del 1981, dal quale emerge che in data 11.5.2012, alle ore 8,10 in M., alla Via (omissis) civico 57/a, “all’interno del cassonetto per la raccolta della carta si è riscontrato la presenza di imballaggi e sacchetti di plastica” condotta che integra la violazione dell’art. 4 Regolamento comunale sul decoro urbano per inosservanza delle norme sulla raccolta dei rifiuti urbani.

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(…) Tanto premesso vale osservare altresì come la sanzione sia stata all’evidenza irrogata al Condominio non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6 L. n. 689 del 1981.

Infatti il Condominio pur non sostituendo i singoli condomini ne cura gli interessi, sia con riguardo alla gestione delle parti comuni sia alla gestione delle esigenze dei singoli condomini ma da gestire cumulativamente sulla base di regole interne fissate nel regolamento di Condominio”.

In senso contrario, la sentenza del Tribunale di Torino n. 1027/2018 la quale, in un caso simile a quello affrontato dal Tribunale di Milano, ha accolto il ricorso escludendo l’esistenza di una posizione di garanzia in capo al condominio.

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Giudice di Pace di Brescia, sentenza n. 1844 del 07.11.2018 (in questo caso il rifiuto non era all’interno dei contenitori condominiali, ma in prossimità dei medesimi)

“Ciò premesso si ritiene che la P.A. non abbia fornito la prova che sia stato proprio un condomino del condominio gestito dal ricorrente (e non altra non identificata persona) a commettere le violazioni contestate.

Invero, i rifiuti sono stati rinvenuti su suolo pubblico per cui chiunque può averli abbandonati.

E non si può certo pretendere che l’amministratore condominiale sorvegli la strada pubblica dove vengono conferiti i rifiuti del condominio per 24 ore al giorno per evitare che altri conferiscano illecitamente rifiuti non consentiti.

L’ordinanza sindacale n. 8/2015 nella parte in cui, in caso di mancata individuazione del responsabile della violazione, ritiene sussistente la responsabilità dell’amministratore condominiale deve essere disapplicata in quanto crea una responsabilità oggettiva dell’amministratore condominiale non prevista dalla legge e non ammissibile considerato che i rifiuti devono essere depositati per la raccolta a margine di una strada pubblica secondo le disposizioni dello stesso Comune resistente.

Tenuto conto delle ragioni del contendere e del motivo d’accoglimento del ricorso, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite”.

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Ideatore di Condominio Semplice (aggiornamento sintetico e concreto in ambito condominiale). Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente ...

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