Software per i corrispettivi telematici al posto del registratore telematico? Forse la soluzione è in arrivo!

Oggi la versione “telematica” della ricevuta fiscale non esiste. Vediamo le opzioni possibili in attesa che una soluzione via software venga confermata

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Attualmente la memorizzazione e l’invio dei dati degli scontrini elettronici è affidato ai registratori telematici fissi. Ma non sarebbe più vantaggioso se le aziende potessero disporre di una adeguata soluzione puramente software? È quello che si stanno chiedendo Governo e aziende del settore.

L’ipotesi di soluzioni software per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri telematici (scontrini elettronici) all’Agenzia delle Entrate è stata oggetto di una recente interrogazione parlamentare in Commissione Finanze, in alternativa ai sistemi RT (registratori telematici standard fisici) previsti dall’attuale norma.

L’Agenzia delle Entrate ha pertanto attivato tavoli con gli operatori del settore per individuare soluzioni software che “consentano, da un lato, di offrire più possibilità agli esercenti” e dall’altro di “garantire l’Amministrazione relativamente alla memorizzazione, sicurezza e inalterabilità dei dati con gli stessi livelli di garanzia offerti dai registratori telematici”.

La normativa vigente

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Il cosiddetto “scontrino telematico”, in realtà, è già in vigore da qualche mese per i soggetti che hanno superato nel 2018 un fatturato di Euro 400.000 ed è ormai abituale trovarsi in tasca scontrini contrassegnati come “RT” (registratore telematico) invece della tradizionale sigla “MF” (misuratore fiscale). Scontrini telematici emessi tipicamente da ristoranti o da supermercati o comunque da esercizi commerciali particolarmente strutturati.

Dal 1° gennaio 2020 l’era dei “corrispettivi telematici” vivrà il proprio boom e l’obbligo varrà per tutti, indipendentemente dal fatturato o dal regime fiscale adottato. Scontrino e ricevuta fiscale spariranno completamente per essere sostituiti dal nuovo obbligo telematico.

Certo, vi sarà la moratoria di sei mesi sulle sanzioni prevista dal “decreto Crescita”, ma nient’altro al momento è previsto.

Le ricevute fiscali e il dilemma dei corrispettivi…

E quei soggetti, tipicamente caratterizzati da un ridotto numero di operazioni da certificare, non dotati di registratore di cassa?

Artigiani, ambulanti e tutti coloro che al momento, emettono “ricevute fiscali” per certificare le operazioni effettuate… come si dovranno comportare dal primo gennaio 2020?

Per capire come gestire al meglio il nuovo obbligo è prima necessario inquadrare bene la situazione.

Che cosa sono i “corrispettivi” e come vanno certificati

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La regola generale oggi prescrive che ogni operazione imponibile sia certificata da fattura, salvo alcune eccezioni previste dalla legge. Le eccezioni riguardano principalmente le operazioni di “Commercio al minuto ed attività assimilate” e le cessioni di beni o prestazioni di servizi (in particolare se rese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o presso l’abitazione del cliente).

Oggi e fino al 31 dicembre 2019, per tutte le operazioni per cui la fattura non viene emessa in quanto non obbligatoria e non richiesta, è necessaria però l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (DPR 696/1996).

Dal 01/01/2020 entra invece in vigore per tutti il nuovo obbligo di “memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri”, che sostituirà integralmente l’emissione di scontrino e ricevuta fiscale.

Chi è esonerato dall’invio dei corrispettivi telematici?

La norma non prevede alcun tipo di esonero dall’obbligo.

Non sono previsti esoneri neanche per i contribuenti “minori”: regime dei minimi e regime forfettario.

Seppur esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, anche minimi e forfettari sono soggetti all’obbligo di “memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri”.

Quindi, che fare?

Di conseguenza anche costoro dovranno scegliere tra:

  1. dotarsi di “Registratore Telematico”;
  2. emettere fattura per ogni operazione che andranno ad effettuare.

Come sostituire la “ricevuta fiscale”

Siamo chiari: la versione “telematica” della ricevuta fiscale non esiste.

Le soluzioni al problema della certificazione fiscale delle operazioni in mobilità o per un numero modesto di operazioni richiedono necessariamente una modifica nel modo di operare. E la speranza è che il tavolo di discussione esistente porti rapidamente frutti.

Ma, se tutto dovesse restare com’è, cosa dovrà fare dal primo gennaio 2020 chi fino ad oggi ha emesso ricevuta fiscale?

Vediamo le tre possibili scelte.

#01 – Emettere fattura

Emettere fattura elettronica (i minimi e forfettari possono farla anche cartacea) entro 12 giorni dall’operazione.

L’emissione della fattura può sembrare una soluzione troppo lunga, ma in realtà con un buon software di fatturazione e poche accortezze può essere la scelta migliore.

Ad esempio, pensiamo al più classico dei casi: l’idraulico.

Prendendo la chiamata del cliente questo potrebbe richiedere in anticipo i dati anagrafici inserendoli sul software di fatturazione e, al momento del pagamento, emette fattura inserendo solo manodopera e pezzi di ricambio.

#02 – Usare il servizio online dell’Agenzia delle Entrate

L’AdE mette a disposizione un servizio online accessibile tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dove memorizzare immediatamente l’operazione e da cui è possibile generare anche il documento commerciale.

Chi l’ha provato ne rileva però molti limiti:

  • richiede una connessione buona e sempre attiva;
  • è un’operazione lenta e più dispendiosa dell’emissione di uno scontrino e in generale di una fattura.

Un po’ tutti gli esperti concordano a ritenerlo utile solo in caso caso di un numero davvero molto limitato di operazioni e con clienti molto pazienti.

#03 – Dotarsi di Registratore Telematico

L’ultima scelta è quella di dotarsi di un RT (registratore telematico), i nuovi registratori di cassa che vanno a sostituire i tradizionali MF (misuratori fiscali).

Come funziona in breve?

  1. Tramite il registratore viene stampato il cosiddetto Documento Commerciale (ex scontrino cartaceo che oggi non ha più valore fiscale);
  2. Nella “memoria fiscale” del “registratore telematico” vengono memorizzati i dati riguardanti i corrispettivi emessi giornalmente;
  3. Periodicamente i dati presenti nella “memoria fiscale” vengono inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate (al massimo entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui sono riferiti).

Il Registratore Telematico può quindi restare non connesso alla rete internet per diversi giorni ma mai più di 12!

E’ quindi imperativo che il registratore venga periodicamente collegato per permettere la trasmissione dei dati entro i termini di legge.

E per chi lavora in movimento?

Esistono da tempo Registratori Telematici portatili con dimensioni ridotte che permettono un agile trasporto e l’agevolazione sull’acquisto tramite credito d’imposta è valevole anche per questi.

E chi vuole aggiornare il proprio Misuratore Fiscale (registratore di cassa non telematico)?

Se è possibile eseguire l’aggiornamento (da verificare con la casa madre o il proprio fornitore) anche in questo caso è possibile fruire di credito di imposta, per quanto modesto.

Classe 83. Trevigiano di nascita ma Internettiano d’adozione. Non ho ricordi di casa mia senza un computer. La prima volta che ho messo piede sul web avevo 12 anni, Google ancora non esisteva e ci volevano ...

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